Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29721 - pubb. 15/09/2023

Dichiarazione di fallimento e conflitto positivo di competenza

Tribunale Monza, 09 Novembre 2022. Pres. Giovannetti. Est. Longobardi.


Fallimento - Dichiarazione di apertura - Conflitto positivo di competenza - Effetti - Prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente



La risoluzione del conflitto positivo di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comportano la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti al tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dall’art. 9 bis L. Fall. (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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