Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29562 - pubb. 28/07/2023

Procura alle liti conferita in nome e per conto di società di capitali

Tribunale Siracusa, 18 Maggio 2023. Est. Patti.


Procura alle liti conferita in nome e per conto di società di capitali – Omessa allegazione atto notarile – Invalidità della procura

Eccezione di difetto di rappresentanza processuale – Necessità di immediata integrazione documentale – Omessa giustificazione dei poteri rappresentativi a seguito di eccezione di controparte – Impossibilità di ricorrere al meccanismo di sanatoria ex art. 182 c.p.c. – Invalidità insanabile della costituzione in giudizio



La procura alle liti deve considerarsi invalida ove sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica ma la menzionata procura notarile non sia stata allegata, essendo in tali casi impossibile verificare la natura del potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza di accertare che la rappresentanza processuale non sia stata conferita disgiuntamente da quella sostanziale.


In tema di persone giuridiche, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.


Il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e qualora tale potestà rappresentativa derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo statuto, tenuto conto della pubblicità stabilita per tali atti delle società di capitali.


In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Angiuli


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