Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29308 - pubb. 14/06/2023

Applicazione alle società a responsabilità limitata della c.d. 'prorogatio imperii'

Tribunale Catanzaro, 24 Maggio 2023. Pres. Belcastro. Est. Rinaldi.


Società a responsabilità limitata - Amministratore - C.d. “prorogatio imperii”



L'art. 2385, comma 1, c.c. regola l'istituto della c.d. “prorogatio imperii”, in base al quale l'amministratore unico che cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per scadenza del termine del suo mandato permane in carica sino a quando non viene sostituito da un nuovo amministratore che abbia accettato la carica; ciò all'evidente fine di consentire il normale funzionamento della società anche durante la fase del passaggio da un amministratore all'altro. Tale disposizione, dettata per le s.p.a. deve applicarsi analogicamente alle s.r.l., sussistendo una comunanza tra i principi regolatori della materia con riferimento ai due modelli societari in quanto per tutte le società di capitali può dirsi sussistente l'esigenza di evitare vuoti di potere e soluzioni di continuità nell'esercizio dell'amministrazione della società.


È irrilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c. il richiamo formulato dalla difesa dei ricorrenti al diverso istituto della revoca dell’amministratore “per giusta causa” in quanto l’istituto della revoca giudiziale per giusta causa dell’amministratore è regolato, nell’ambito delle società semplici, all’art. 2259 c.c., il cui ultimo comma dispone che “La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”. Si tratta di una disciplina applicabile alla s.n.c. e alla s.a.s. in forza dei rinvii di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c. ma il cui ambito di applicazione non può in alcun modo essere esteso alle società di capitali. Nell’ambito delle società di capitali, infatti, la decisione sulla revoca dell’amministratore spetta esclusivamente ai soci e la presenza della giusta causa rileva solo ai fini del risarcimento del danno stante il disposto dell’art. 2383 c.c.. (Francesca Rinaldi) (riproduzione riservata)




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