Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30735 - pubb. 28/02/2024

Omessa dichiarazione, nel processo, della cancellazione della società dal registro delle imprese

Cassazione civile, sez. III, 25 Gennaio 2024, n. 2439. Pres. Travaglino. Est. Scoditti.


Società - Cancellazione dal registro delle imprese - Omessa dichiarazione - Effetti - Mandato alle liti



La Suprema Corte ha ribadito che: “La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 23141 del 2014).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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