Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30255 - pubb. 07/12/2023

Consecuzione tra procedure concorsuali e arresto del concordato preventivo ad un momento anteriore all'ammissione

Tribunale Bari, 19 Novembre 2023. Est. De Palma.


Consecuzione tra procedure concorsuali – Concordato preventivo – Arresto ad un momento anteriore all'ammissione al concordato – Fallimento



La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis l.f. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale (Cass. n. 15724/2019).


Quindi, anche nel caso di successione di più concordati (o di più domande di concordato) e di un fallimento finale, il principio della consecutio, così come ora disciplinato dall’art. 69-bis l.f., trova applicazione, con retrodatazione del periodo sospetto alla prima domanda di concordato.


La regola di cui all'art. 69-bis l.f. trova quindi applicazione anche nell'ipotesi in cui la procedura di concordato preventivo si sia arrestata ad un momento anteriore all'ammissione con conseguente fallimento, purché appunto sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale che dà luogo ad una consecutio tra procedure. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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