Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30199 - pubb. 29/11/2023

Richiesta di misure protettive formulata in un momento successivo alla presentazione della domanda ex art. 40 CCI

Tribunale Bologna, 07 Novembre 2023. Est. Rimondini.


Strumenti di regolazione della crisi – Misure protettive – Termine non esaurito – Domanda successiva



Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che la norma dell'art. 54, II comma, CCI non qualifichi espressamente il termine di durata delle misure protettive come perentorio. L'attenzione del legislatore per la durata di tali misure e il concetto stesso di proroga, che presuppone che il termine sia ancora pendente al momento dell'istanza, induce ad escludere la possibilità di presentare una istanza di proroga dopo la scadenza.


Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che, scaduto il termine, il debitore non rimanga necessariamente senza protezione. L'imprenditore, infatti, potrebbe domandare specifiche misure cautelari che – non godendo di alcuna automatismo - richiedono sempre il vaglio del giudice delegato all'esito del contraddittorio con i creditori interessati.


Appare inoltre configurabile la possibilità per il debitore - qualora non abbia ancora esaurito il termine massimo di durata delle misure protettive di cui può avvalersi (12 mesi) per non averle mai richieste o perché, come nel caso di specie, ne ha usufruito per un periodo di tempo limitato – di domandarne il riconoscimento anche in un momento successivo alla presentazione della domanda ex art. 40 CCI, eventualmente dopo il maturare della prima scadenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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