Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 834
Espropriazione per pubblico interesse

I. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

II. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.