Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 446
Assegno provvisorio

I. Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.