Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XI
Dell'affiliazione e dell'affidamento

Art. 402
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

I. L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354. (1)

II. Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della potestà dei genitori, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

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(1) L'art. 62, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".