Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XI
Dell'affiliazione e dell'affidamento

Art. 401
Limiti di applicazione delle norme

I. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento. (1) (2)

II. Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

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(1) L'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 2013, che nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
(2) L'art. 61, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 55, alle parole «figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi» con le parole «figli di genitori che si trovino»; e la parola: «allevamento» con la parola: «mantenimento».