Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6505 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 1964, n. 2775. Est. Bartolomei.


Società - Società di persone fisiche - Ragione sociale - Società in accomandita semplice - Confusione con altra società - Modificazione della ragione sociale - Necessità.



Pur essendo la societa in accomandita semplice libera nella scelta del nominativo del socio accomandatario da inserire nella ragione sociale, questa tuttavia, ove risulti , a cagione del cognome dell'accomandatario, in essa inserito, uguale o simile a quella anteriormente usata da altra societa recante lo stesso cognome, e possa quindi con quella confondersi per l'oggetto dell'impresa e per il luogo del relativo Esercizio deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. (massima ufficiale)