Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26161 - pubb. 12/11/2021

Il controllo giudiziario della società ai sensi dell’art. 2409 c.c. in presenza di irregolarità informative o puramente formali

Tribunale Catanzaro, 22 Settembre 2021. Pres. Belcastro. Est. Rinaldi.


Società – Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. – Presupposti – Irregolarità c.d. informative o puramente formali – Esclusione



Va esclusa l'applicazione del controllo giudiziario a tutte quelle irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale. L'espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società (Tribunale Brescia Sez. spec. in materia di imprese, 21/01/2020, ud. 21/01/2020).

L’intervento del tribunale ex art. 2409 c.c. è dunque ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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