Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25522 - pubb. 23/06/2021

Sull’applicazione alla associazione in partecipazione dell’art. 36 c.c.

Tribunale Mantova, 01 Giugno 2021. Est. Bernardi.


Associazione non riconosciuta e associazione in partecipazione – Diversità degli istituti – Applicabilità alla associazione in partecipazione della norma di cui all’art. 36 c.c. – Esclusione



La associazione non riconosciuta e la associazione in partecipazione costituiscono figure del tutto distinte e autonomamente disciplinate dalla legge sicché alla seconda non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 36 c.c.: infatti, mentre l’associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto disciplinato dagli accordi stipulati dagli associati con il quale i membri si impegnano a perseguire un interesse comune dando vita a una organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi che assume rilevanza esterna, l’associazione in partecipazione è un contratto di scambio caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o della impresa da parte dell’un contraente e l’apporto patrimoniale da parte dell’altro, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, ne' la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA

nelle cause civili riunite di I Grado iscritte al n. r.g. 4315/2018; n. 4316/18; n. 4317/18; n. 4318/18; n. 4319/19; n. 4320/18; n. 4321/18 promosse con separati atti rispettivamente da: omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25-6-2018 avanti al Giudice del Lavoro, V. I. esponeva 1) che, in data 5.6.2018, aveva ricevuto la notifica delle seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione: a) N. 064 2018 00033632 47 002, relativa al ruolo n. 2018/134, emesso dall'Agenzia del Demanio, reso esecutivo il 15.2.2018 per un importo di € 36.079,88 e b) N. 064 2018 00032653 91 001, relativa al ruolo n. 2018/134, emesso dall'Agenzia del Demanio, reso esecutivo il 15.2.2018, per un importo di € 38.391,50; 2) che il ruolo riguardava la riscossione di oneri concernenti la indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile denominato MND0033 EX CASA DEL FASCIO sito in Quistello (MN) Via Cesare Battisti n. 89, di proprietà dello Stato; 3) che tale immobile era stato utilizzato dal Circolo Ricreativo ARCI Quistello, aderente ad ARCI Nuova Associazione Provinciale di Mantova; 4) che le somme portate dalle cartelle di pagamento le erano state chieste in qualità di associata in partecipazione ex art. 2549 e segg. c.c., in virtù del contratto stipulato il 7.8.2006 tra il Circolo Ricreativo ARCI Quistello (in persona del Presidente G. R.)  e i signori V. I., Z. S., T. M. e T. F. che, in virtù di tale contratto, si erano occupate della gestione del servizio di ristorazione; 5) che, con contratto del 7.8.2006, si era  costituita un'associazione in partecipazione tra il Circolo Arci di Quistello denominato "ARCIPICCHIA" (associante) ed i signori Z. S., V. I., T. M. e T. F. (associati), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di ristorazione; 5) che, trattandosi di indennità asseritamente dovute per il periodo 7.8.2006/31.7.2007, l'Agenzia del Demanio era decaduta dalla possibilità di esercitare il diritto azionato che, comunque, si era prescritto alla stregua del disposto di cui agli artt. 2947 o 2948 c.c.; 6) che essa aveva cessato la propria attività con riferimento al predetto contratto di associazione in partecipazione nel mese di dicembre 2006; 7) che le cartelle erano comunque nulle sia per carenza degli atti presupposti per il valido perfezionamento della procedura di riscossione, sia per omessa compilazione della relata di notifica; 8) che, in ogni caso, gli associati in partecipazione non sono responsabili delle obbligazioni contratte nei confronti di terzi soggetti da parte del Circolo e che nessun rilievo (esterno) poteva assumere la sussistenza della clausola contrattuale che preveda la partecipazione degli associati, oltre che agli utili, anche alle perdite; 9) che, in via subordinata, non era documentata l’esattezza della somma pretesa dalla Agenzia del Demanio: alla stregua di tali deduzioni l’istante chiedeva che venisse accertata l’inesistenza del diritto di credito vantato dall’amministrazione anche per decadenza o prescrizione e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione e che le cartelle di pagamento venissero annullate.

Con distinti ricorsi T. F. esponeva 10) che gli erano state notificate dalla Agenzia del Demanio la cartella di pagamento n. 06420180003363247004 di €  36.079,88 e quella n. 06420180003265391003 di € 38.391,50 entrambe concernenti la riscossione della indennità per l'occupazione sine titulo, da parte del Circolo Ricreativo ARCI Quistello, dell'immobile denominato MND0033 EX CASA DEL FASCIO sito in Quistello (MN) Via Cesare Battisti n. 89, di proprietà dello Stato; 11) che la pretesa azionata era illegittima in quanto delle obbligazioni assunte dal Circolo Ricreativo ARCI Quistello egli non poteva rispondere essendo un associato in partecipazione, che, comunque la stessa era prescritta e che, inoltre, difettava il titolo esecutivo: alla stregua di tali deduzioni la difesa di T. F. chiedeva che venisse accertata l’inesistenza del diritto di credito vantato dall’amministrazione anche per prescrizione e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione e che le cartelle di pagamento venissero annullate.

Con distinti ricorsi Z. S. affermava 12) che le erano state notificate dalla Agenzia del Demanio la cartella di pagamento n. 06420180003265391000 di €  38.391,50 e quella n. 06420180003363247001 di € 36.079,88 entrambe concernenti la riscossione della indennità per l'occupazione sine titulo, da parte del Circolo Ricreativo ARCI Quistello, dell'immobile denominato MND0033 EX CASA DEL FASCIO sito in Quistello (MN) Via Cesare Battisti n. 89, di proprietà dello Stato; 13) che la pretesa azionata era illegittima in quanto delle obbligazioni assunte dal Circolo Ricreativo ARCI Quistello essa non poteva rispondere essendo una associata in partecipazione, che, comunque la stessa si era prescritta e che, inoltre, difettava il titolo esecutivo: alla stregua di tali deduzioni la difesa di Z. S. chiedeva che venisse accertata l’inesistenza del diritto di credito vantato dall’amministrazione anche per prescrizione e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione e che le cartelle di pagamento venissero annullate.

Infine, con distinti ricorsi, T. M. affermava 14) che gli erano state notificate dalla Agenzia del Demanio la cartella di pagamento n. 06420180003 265391002 di € 38.391,50 e quella n. 06420180003363247003 di € 36.079,88 entrambe concernenti la riscossione della indennità per l'occupazione sine titulo, da parte del Circolo Ricreativo ARCI Quistello, dell'immobile denominato MND0033 EX CASA DEL FASCIO sito in Quistello (MN) Via Cesare Battisti n. 89, di proprietà dello Stato; 15) che la pretesa azionata era illegittima in quanto delle obbligazioni assunte dal Circolo Ricreativo ARCI Quistello egli non poteva rispondere essendo un associato in partecipazione, che, comunque la stessa era prescritta e che, inoltre, difettava il titolo esecutivo: alla stregua di tali deduzioni la difesa di T. M. chiedeva che venisse accertata l’inesistenza del diritto di credito vantato dall’amministrazione anche per prescrizione e la conseguente insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione e che le cartelle di pagamento venissero annullate.

In tutti i procedimenti instaurati si costituiva la Agenzia delle Entrate–Riscossioni la quale sosteneva 16) che essa era carente di legittimazione passiva in relazione alle deduzioni concernenti la formazione dei ruoli; 17) che le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate: alla stregua di tali osservazioni la difesa della Agenzia delle Entrate–Riscossioni chiedeva il rigetto delle opposizioni.

Parimenti in tutti i procedimenti si costituiva, tramite la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, la Agenzia del Demanio la quale esponeva 18) che la procedura esattoriale trovava fondamento nel disposto di cui all’art. 1 co. 274 della legge n. 311/2014; 19) che il pagamento concerneva l’indennità di occupazione per i periodi dal 7-8-2006 al 21-7-2007 e dal 22-7-2007 al 31-7-2007; 20) che la responsabilità degli intimati trovava fondamento nel combinato disposto di cui agli artt. 38 e 2549 c.c. nonché nella previsione statutaria secondo cui gli associati partecipavano agli utili e alle perdite di gestione; 21) che l’indennizzo preteso trovava fondamento nel disposto di cui all’art. 1591 ovvero 2041 c.c.; 22) che l’eccezione di prescrizione era infondata stante l’invio di raccomandata a.r. al Circolo in data 25-7-2007 avuto riguardo alla disciplina di cui all’art. 1310 c.c. e dovendo in ogni caso trovare applicazione il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.; 23) che le contestazioni relative al quantum dovuto erano generiche e che l’importo preteso era stato correttamente calcolato alla stregua delle previsioni contenute nell’art. 9 co. 30 della legge n. 537/1993, nella legge n. 392/1978 e nella legge n. 431/1998: alla luce di tali considerazioni la difesa dell’ente instava per il rigetto delle opposizioni, previo mutamento del rito che doveva essere quello ordinario.

I ricorsi venivano di seguito assegnati alla sezione ordinaria del Tribunale e riuniti con decreto emesso il 14-2-2019.

Con memoria redatta ex art. 183 VI co. n. 1 c.c., la difesa della Agenzia del Demanio deduceva l'inammissibilità delle opposizioni proposte in quanto erano state proposte   questioni attinenti al merito del titolo esecutivo.

Rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa veniva quindi rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

Le opposizioni sono fondate e meritano accoglimento.

Premesso che non è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione (rectius titolarità) passiva sollevata da Agenzia delle Entrate–Riscossioni essendo essa titolare esclusiva dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (cfr. Cass. 28-9-2018 n. 23627), in primo luogo va rilevato che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 5, comma 2, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U. 15-5-2017 n. 11988; Cass. S.U. 12-10-2011 n. 20939; Cass. S.U. 24-6-2011 n. 13903; Cass. 12-1-2007 n. 441; Cass. 23-10-2006 n. 22661).

Ciò premesso e rilevato che l’amministrazione finanziaria ha chiesto il pagamento della indennità di occupazione avvalendosi della procedura esattoriale come previsto dall’art. 1 co. 274 della legge n. 311/2014 sicché la controversia instaurata appartiene alla giurisdizione del G.O., occorre rilevare che avverso la cartella deve ritenersi consentito il rimedio di cui all’art. 615 c.p.c. non avendo il debitore altro strumento processuale per difendersi dalla pretesa erariale come si desume dal sistema normativo venutosi a creare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 31-5-2018 n. 114 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 57 co. 1 lett. a) del d.p.r. n. 602/1973: ne consegue, inoltre, che non sussiste alcuna preclusione in ordine alla possibilità di valutare nel merito la fondatezza della pretesa erariale posto che, nella materia in questione, non vi è un altro giudice che possa conoscere della controversia oggetto di esame e “dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva” (v. Corte Cost. cit.).

Risulta inoltre pacifico ed emerge dagli atti che l’immobile per cui è causa era stato detenuto (sia pure sine titolo) dal Circolo Ricreativo ARCI Quistello e che tutti gli opponenti sono stati chiamati a rispondere del debito erariale sorto in capo a quest’ultimo  in quanto parti del contratto di associazione in partecipazione stipulato il 7.8.2006 tra il Circolo Ricreativo ARCI Quistello (in persona del Presidente G. R.) e gli attuali opponenti che, in virtù di tale negozio, si erano occupati della gestione del servizio di ristorazione

In proposito va osservato che la associazione non riconosciuta e la associazione in partecipazione costituiscono figure del tutto distinte e autonomamente disciplinate dalla legge non potendo condividersi l’assunto della difesa dell’ente pubblico secondo cui la associazione in partecipazione costituirebbe una species del più ampio genus costituito dalla associazione non riconosciuta e, come tale, regolata anche dalle disposizioni di cui agli artt. 36 e segg. c.c.: infatti, mentre l’associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto disciplinato dagli accordi stipulati dagli associati con il quale i membri si impegnano a perseguire un interesse comune dando vita a una organizzazione collettiva caratterizzata dalla presenza di una pluralità di organi che assume rilevanza esterna (v. sul tema cfr. Cass. 14-4-1986 n. 2601; Cass. 29-12-1976 n. 4753), l’associazione in partecipazione è un contratto di scambio caratterizzato dal sinallagma tra l’attribuzione di una quota degli utili derivanti dalla gestione dell’affare o della impresa da parte dell’un contraente e l’apporto patrimoniale da parte dell’altro, non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante il quale solo fa propri gli utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato la sua quota di utili e di restituirgli l'apporto (cfr. Cass. 17-5-2001 n. 6757; Cass. 18-6-1987 n. 5353).  

Ne consegue che alla fattispecie in esame non possono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 36 e segg. c.p.c. (e, in particolare, la norma di cui all’art. 38 c.c.) bensì solo ed esclusivamente quelle di cui agli artt. 2549 e segg. c.c. e, in particolare quella di cui all’art. 2551 c.c..

A tale riguardo occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'associazione in partecipazione, ancorché sia convenzionalmente prevista la possibilità dell'associato di ingerirsi nella gestione dell'impresa, la titolarità e la conduzione di quest'ultima spettano esclusivamente all'associante, il quale è il solo ad intrattenere i rapporti con i terzi e ad assumerne la relativa responsabilità, salvo che tra l’associante e l’associato non venga a costituirsi una società di fatto (cfr. Cass. 20-5-1999 n. 4911; Cass. 15-3-1976 n. 958; Cass. 12-10-1970 n. 1946; Cass. 23-7-1969 n. 2774), ipotesi di cui non è stata fornita alcuna prova, essendo connaturata alla figura di cui all’art. 2549 c.c. la compartecipazione agli utili dell’associato come corrispettivo del suo apporto lavorativo all’impresa dell’associante e richiedendo la costituzione di una società di fatto un quid pluris nel caso di specie non dimostrato.

Ne consegue che gli attuali opponenti non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni sorte in capo al Circolo Ricreativo ARCI Quistello, sul quale solo esse dunque gravano.

Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, riducendosi al minimo il compenso per l’attività istruttoria a cui non è stato dato ingresso.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento delle opposizioni proposte da V. I., T. F., Z. S. e T. M., dichiara che Agenzia delle Entrate–Riscossioni e la Agenzia del Demanio non hanno diritto a procedere a esecuzione forzata nei confronti degli opponenti;

- condanna altresì Agenzia delle Entrate–Riscossioni e la Agenzia del Demanio, in solido fra loro, rimborsare a V. I. le spese di lite, che si liquidano, come richiesto, in € 379,50 per spese e in € 8.030,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- condanna altresì Agenzia delle Entrate–Riscossioni e la Agenzia del Demanio, in solido fra loro, a rimborsare a T. F. le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per spese, e in € 6.680,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

- condanna altresì Agenzia delle Entrate–Riscossioni e la Agenzia del Demanio, in solido fra loro, a rimborsare a Z. S. le spese di lite, che si liquidano in € 375,90 per spese e in € 6.680,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

- condanna altresì Agenzia delle Entrate–Riscossioni e la Agenzia del Demanio, in solido fra loro, a rimborsare a T. M. le spese di lite, che si liquidano in € 375,90 per spese e in € 6.680,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Mantova, 1° giugno 2021.

Il Giudice

dott. Mauro Pietro Bernardi