Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25287 - pubb. 14/05/2021

Concordato preventivo con continuità aziendale e destinazione dei flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività

Appello Venezia, 28 Settembre 2020. Pres. Taglialatela. Est. Bressan.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività – Destinazione a favore dei creditori – Esclusione – Ratio



E' priva di adeguato riscontro normativo la tesi per cui nel caso di continuità aziendale la proposta di concordato debba necessariamente prevedere la diretta destinazione a favore dei creditori dei flussi reddituali rinvenienti dalla continuazione dell'attività d'impresa;  l'art. 186-bis L.F. non dispone quale elemento indefettibilmente caratterizzante il concordato con continuità aziendale che i proventi in qualsiasi modo ritratti dall'esercizio dell'attività d'impresa in continuità debbano essere, nella proposta e nella previsione del piano, direttamente destinati ai creditori, né che questi, debbano necessariamente partecipare al rischio d'impresa e quindi all'alea derivante dalla prosecuzione dell'attività.

D'altra parte, affermare questo (e cioè che i creditori debbano necessariamente partecipare dell'alea della continuata attività imprenditoriale per potersi ritenere la sussistenza di un concordato in continuità) significa porsi al di fuori della prospettiva propria della disciplina di riferimento, chiaramente finalizzata alla minimizzazione, e possibilmente all'esclusione, dei rischi connessi all'esercizio di un'attività imprenditoriale che non essendo strettamente funzionale alla sola liquidazione dei cespiti a tal fine impiegati (come invece accade in ipotesi di esercizio provvisorio nel contesto fallimentare) potrebbe comportare rischi di ulteriore compromissione del quadro economico dell'impresa, rischi che invece il legislatore vuole tendenzialmente evitare prevedendo nel comma 2, lettere a) e b), e poi anche nei commi seguenti, una serie di misure di protezione volte appunto a prevenire l'aggravamento della situazione di crisi in danno dei creditori stessi, nella prospettiva per cui l'unico parametro valutativo di riferimento deve rinvenirsi nel miglior soddisfacimento dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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