Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15695 - pubb. 01/09/2016

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Tribunale Torino, 05 Agosto 2016. .


Fallimento – Effetti del fallimento sui creditori – Compensazione – Credito acquistato successivamente alla dichiarazione di fallimento (o alla presentazione della domanda di concordato preventivo) – Inammissibilità



L’inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento – o dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo – trova fondamento nell’effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento (cfr. artt. 42 ss. l.f.) e specificamente nell’art. 2917 c.c. che rende insensibile il credito oggetto di esecuzione a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data di apertura del concorso, pur essendo menzionato dall’art. 56 co. 2 l.f. soltanto per quanto concerne i crediti scaduti. Resta ferma l’eccezionalità dell’art. 56 co. 2 l.f. nella parte in cui prevede l’inefficacia per acquisto per atto tra vivi nell’anno anteriore al fallimento di crediti bensì di “radice causale” anteriore, ma non ancora scaduti al momento del fallimento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)