Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14262 - pubb. 24/02/2016

Ammissione di CTU: clausola uso su piazza, interessi ultra-legali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, usura, prescrizione della ripetizione di indebito

Tribunale Torino, 17 Febbraio 2016. Est. Laura Maria Rivello.


Clausola uso su piazza – Interessi ultra-legali – Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Commissione di massimo scoperto – Usura – Prescrizione della ripetizione di indebito



Gli interessi sugli addebiti, uso su piazza, su contratto anteriore all'entrata in vigore della legge 154 del 1992, devono essere calcolati al tasso legale ex art. 1284 c.c. sino alla conclusione del nuovo contratto di conto corrente.
La mera comunicazione della banca di variazione del saggio degli interessi non ha effetto e non è retroattiva e si applica solo a condizione che detta facoltà, di modifica unilaterale dei tassi, sia una condizione espressamente prevista per iscritto nel contratto.
Gli interessi sugli addebiti, uso su piazza, su contratto successivo all'entrata in vigore della legge 154 del 1992, devono essere calcolati applicando i tassi di sostituzione previsti dall'art.5 legge 154/92 (poi art.117 comma VII TUB). Tale conteggio deve essere eseguito fino alla prima comunicazione della banca della variazione del saggio degli interessi idonea a soddisfare il requisito della determinatezza del tasso, a condizione che il contratto preveda la facoltà di variazione delle clausole ex art. 6 legge 154/92 (ora 118 TUB) e in mancanza fino alla conclusione di nuovo contratto idoneo.
Gli interessi ultra-legali devono essere calcolati applicando il tasso di interesse debitorio previsto nel contratto, distinguendo tra il tasso nei limiti del fido e quello di scoperto extrafido.
Il ricalcolo della capitalizzazione trimestrale degli interessi sul contratto anteriore alla delibera CICR del 9.02.2000, deve essere eseguita eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori dall'accensione del rapporto fino al nuovo contratto (o comunicazione espressamente approvata dal cliente), che preveda pari periodicità nella chiusura e accredito/addebito di interessi e in difetto fino alla chiusura del conto.
La commissione di massimo scoperto anteriore al d.l 185/2008 può essere applicata sino alla scadenza del termine di 150 giorni dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis del 28.06.2009 incrementando il saldo passivo del cliente a condizione che il contratto o una variazione autorizzata per contratto preveda la c.m.s e determini in modo specifico i criteri per la sua esatta applicazione
Nel calcolo dell'usura deve essere determinato per ciascun trimestre il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca seguendo i criteri stabiliti dalla legge 108/1996 e le istruzioni della Banca d'Italia (agosto 2009), tenendo conto di tutti i costi e le remunerazioni ivi compresa la c.m.s, ad eccezione di imposte e tasse e attenendosi alla istruzioni di Banca d'Italia anteriori al 2009 e perciò senza computo ai fini del tasso soglia della c.m.s all'epoca rilevata separatamente.
Qualora il TEG applicato ecceda il tasso soglia, applicabile ratione temporis,gli interessi devono essere stornati ex art.1815 II comma c.c. se il tasso risulta usuraio già al momento della conclusione del contratto, mentre nei limiti del tasso soglia se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto.
In tema di prescrizione dell'indebito, l'importo contabilmente a debito del correntista, risultante dal calcolo del saldo deve essere ridotto delle somme indebitamente annotate, ma per le quali non è prescritta l'azione di ripetizione, ossia decorso oltre un decennio dalla notifica dell'atto di citazione o altri atti interruttivi.
Si intendono pagate: a) le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione con prescrizione decorrente dalla data medesima; b) le somme annotate a debito e pagate con rimessa successiva con funzione solutoria, ovvero, su conto scoperto o affidato in passivo oltre i limiti del fido, o a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso.
In entrambi i casi la prescrizione decorre dalla data della rimessa solutoria. (Massimiliano Elia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Elia


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