Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11654 - pubb. 01/07/2010

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Appello Venezia, 30 Ottobre 2014. .


Concordato preventivo - Procedimento di revoca ex articolo 173 L.F. - Procedimento - Diritto di difesa del debitore - Applicazione “in quanto compatibili” delle forme previste dall’articolo 15 L.F. - Possibili sbocco del procedimento nella richiesta di fallimento - Eventualità nota al debitore sin dal momento della presentazione della domanda di concordato



Il principio secondo il quale il sub procedimento per la revoca del concordato preventivo previsto dall’articolo 173 L.F. si svolge nelle forme di cui all’articolo 15 L.F. deve intendersi nei limiti della compatibilità con le norme del procedimento di concordato, nell’ambito del quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e dove il creditore ed il pubblico ministero possono formulare istanza di fallimento direttamente all’udienza fissata per la revoca dell’ammissione. In sostanza, dopo l’ammissione del debitore al concordato preventivo, deve ritenersi già instaurato il rapporto processuale tra il debitore ed il tribunale ed è nell’ambito di tale rapporto che si apre il sub procedimento di cui all’articolo 173, il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve ritenersi noto al debitore sin dal momento della proposizione della domanda di concordato. In questo senso depone la possibilità, prevista dall’articolo 173, comma 2, che l’istanza di fallimento sia proposta in occasione dell’udienza. Pertanto, ove all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 173, comma 2, venga proposta istanza di fallimento, potrà tutt’al più essere concesso al debitore che lo richieda un termine a difesa, in analogia con quanto previsto dall’articolo 15, comma 4, soprattutto nel caso in cui la domanda di concordato è stata proposta deducendo uno stato di crisi e non di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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