Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11330 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Venezia, 18 Settembre 2014. .


Concordato preventivo - Pagamento non autorizzato di crediti anteriori - Atto in frode - Rilevanza della buona fede - Esclusione



Il pagamento di crediti anteriori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge costituisce atto in frode ai creditori, rilevante ai fini di cui all’articolo 173 L.F. indipendentemente dall’indagine sull’elemento psicologico dell’eventuale buona fede nell’esecuzione dei pagamenti, in quanto il legislatore ha ritenuto che nei pagamento di un credito pregresso sia implicita la frode. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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