Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10594 - pubb. 16/06/2014

Impugnativa di delibera assembleare e sospensione cautelare

Tribunale Napoli, 14 Maggio 2014. Est. Quaranta.


Società di capitali – Impugnativa delibera assembleare – Sospensione esecuzione della deliberazione impugnata – Ammissibilità

Sospensiva esecuzione delibera assembleare – Natura – Misura cautelare tipica – Ambito applicazione – Delibere annullabili e delibere nulle – Sussistenza

Sospensiva esecuzione delibera assembleare – Presupposti – Fumus boni juris – Probabile esistenza vizio invalidante dedotto – Periculum in mora – Comparazione tra pregiudizio per opponente da esecuzione delibera invalida pregiudizio società per effetto sospensione di tale esecuzione

Sistema invalidità delibere – Esigenza salvaguardia certezza e stabilizzazione rapporti societari – Sussistenza

Delibere aumento e riduzione capitale sociale incidenti su aspetto organizzativo società e su quorum dell’assemblea – Pronunzia d’invalidità – Efficacia retroattiva – Limiti – Validità deliberazioni ulteriori adottate medio tempore ove non impugnate ex art. 2377, comma V, n. 2 – Sussistenza

Interesse società stabilizzazione organizzazione – Interesse socio denunziante travolgimento effetti delibera aumento di capitale, a cautela interessi patrimoniali (in termini di diluizione partecipazione) o amministrativi (in termini di quota di capitale vantata, ai fini della partecipazione assembleare) – Comparazione – Necessità – Diritti amministrativi socio – Pericolo incombente – Necessità



L’art. 2378, commi 3° e 4°, c.c. stabilisce che il presidente del tribunale o il giudice istruttore (quale magistrato designato per la trattazione della causa di merito), sentiti gli amministratori ed i sindaci, possono sospendere, su richiesta di chi propone l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata. Tale norma prevede una misura cautelare tipica finalizzata a tutelare la fruttuosità dell’azione di annullamento proposta, e cioè ad evitare che l’attore possa ricevere pregiudizio durante le more del processo volto alla invalidazione della delibera assembleare ex artt. 2377 e 2378 c.c. La norma, benché non sia espressamente richiamata dall’art. 2379, ult. comma, c.c., trova senz’altro applicazione, oltre che alla delibere annullabili, anche alle delibere nulle, nel senso che, pur in difetto di una specifica previsione normativa, l’impugnante può chiedere la sospensione della deliberazione anche nel caso in cui l’impugnazione è volta ad ottenerne non già la pronuncia di annullamento, quanto piuttosto la declaratoria di nullità. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La sospensiva configura misura cautelare tipica, i cui presupposti sono a livello di fumus la probabilità del vizio invalidante dedotto ed a livello periculum in mora, quello accertato attraverso la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l’opponente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità ritengono, quanto alle delibere di aumento e riduzione del capitale sociale che abbiano inciso sull’aspetto organizzativo della società e sui quorum dell’assemblea, che la relativa pronunzia d’invalidità – anche ritenendone l’efficacia retroattiva (il che è invero fonte di particolare dubbio) – non potrebbe comunque inficiare la validità delle deliberazioni ulteriori adottate medio tempore sul presupposto della prima, ove non impugnate ai sensi dell’art. 2377, comma V, n. 2. Ed infatti, come la "sospensione dell'esecuzione della deliberazione" (art 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciò nonostante posti in essere, così la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorchè relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell'annullamento: in caso contrario l'istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l'impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l'abbia ottenuta. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

In linea di principio, tra l’interesse della società a veder stabilizzata la sua organizzazione e quello del socio denunziante, a veder travolti gli effetti della delibera di aumento di capitale, a cautela di propri interessi patrimoniali (in termini di diluizione della sua partecipazione) o amministrativi (in termini di quota di capitale vantata, ai fini della partecipazione assembleare), prevale il primo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Ai fini della concessione della sospensiva, per essere rilevante ai fini della comparazione richiesta il pericolo della lesione delle prerogative amministrative del socio – derivante dall’annacquamento della quota – dev’essere imminente ed irreparabile. Il socio ha comunque la possibilità di una nuova richiesta di sospensione del deliberato - da ritenersi sempre ammissibile in corso di causa e non necessariamente al momento dell’introduzione del giudizio - al momento del materializzarsi del rischio, del caso doppiata da quella riguardante l’autonoma impugnativa della decisione ulteriore adottata, ai sensi del citato art. 2377, comma 5, n. 2 c.c.. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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