Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10171 - pubb. 13/03/2014

Cancellazione dal Registro Imprese di ditta individuale nel corso del giudizio di primo grado

Appello Napoli, 20 Febbraio 2014. Pres., est. Celentano.


Cancellazione dal Registro Imprese Ditta Individuale nel corso del giudizio di primo grado – Legittimazione processuale e sostanziale del suo titolare – Validità procure alle liti conferite – Sussistenza.

Ripartizione di funzioni tra sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale e sezioni ordinarie – Configurazione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora anche delle sezioni specializzate in materia di impresa) come organi giudiziari dotati di propria competenza in senso tecnico – Elementi – Sussistenza.



La cancellazione dal registro delle imprese di un’azienda nella titolarità di un imprenditore individuale, e pertanto in quanto tale priva di una propria autonoma soggettività giuridica, non fa venir meno la legittimazione sostanziale e processuale del suo titolare, né le procure alle liti da costui conferite. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)

A favore della configurazione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora anche delle sezioni specializzate in materia di impresa) nonché dei loro presidenti, come organi giudiziari costituenti sì articolazioni organizzative di più complessi Uffici giudiziari ma dotati di una propria competenza in senso tecnico, militano, nel loro insieme: a) l’utilizzo da parte del legislatore del termine o comunque al concetto di “competenza” per delimitare l’ambito dei poteri giurisdizionali attribuiti proprio a tali sezioni specializzate ed ai loro presidenti e non già agli uffici giudiziari (tribunali o corti di appello) presso cui le medesime sezioni sono istituite, nello stesso modo in cui l’art. 1 l. 02.03.1963 n. 230 e l’art. 26 l. 11.02.1971 n. 11 disponevano e l’art. 11 co. 2 d.lgs. 01.09.2011 n. 150 oggi dispone riguardo alle sezioni specializzate agrarie, mentre l’art. 413 c.p.c. e l’art. 24 l. fall. attribuiscono la competenza in ordine alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. al tribunale e, rispettivamente, la competenza in ordine alle controverse derivanti dal fallimento al tribunale che lo ha dichiarato, e non già ad una sezione del tribunale; b) la qualificazione espressa da parte del legislatore delle sezioni in questioni come “specializzate”, analogamente a quanto previsto dall’art. 102 co. 2 Cost. in riferimento alle sezioni cui sono affidate le controversie in materia di rapporti agrari; c) la previsione dell’art. 102 co. 2 Cost. secondo cui le “sezioni specializzate”, che possono essere istituite presso gli organi giudiziari ordinari, possono essere composte “anche”, e non già solo, “con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”; d) la circostanza per cui, mentre le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale vennero istituite direttamente dalla legge, e peraltro solo in alcuni tribunali ed in alcune corti di appello e le sezioni specializzate agrarie devono essere per legge obbligatoriamente costituite (con provvedimento di carattere sostanzialmente amministrativo vincolati nell’an e nel quando, in tutti i tribunali e corti di appello), l’attribuzione in via esclusiva delle controversie di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., o derivanti dal fallimento ai sensi dell’art. 24 l. fall., ad una o più sezioni dei tribunali o delle corti di appello dipende, in concreto, da provvedimenti amministrativi di natura discrezionale; e) la considerazione per cui, se pur è vero che – ai sensi dell’art. 2 co. 2 d.lgs. 168 del 2003 – ai componenti (giudici, consiglieri o presidenti) delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d’impresa) possono essere assegnati anche processi diversi da quelli di competenza di tali sezioni, ciò vale anche per i magistrati componenti delle sezioni specializzate agrarie, nonché per quelli dei tribunali regionali delle acque pubbliche, che pure, nell’ambito di queste funzioni, vanno considerate come sezioni specializzate delle corti di appello in cui sono per legge istituite ed hanno una propria competenza in senso tecnico (cfr. Cass. SS.UU. 07 gennaio 2013 n. 145); f) la circostanza per cui l’assegnazione ai componenti delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d’impresa) anche di processi diversi da quelli di competenza di tali sezioni spetti ai presidenti dei tribunali o delle corti di appello in cui le medesime sezioni sono istituite è significativo indice che questi altri processi possono essere assegnati ai predetti quali componenti (eventualmente anche di altre sezioni) di questi stessi uffici giudiziari e non già delle sezioni specializzate in questione; g) la ratio dell’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (ed ora delle sezioni specializzate in materia d’impresa), costituita dalla complessità, dalle difficoltà e dall’esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni, che proprio per questo – come stabilito dal d.lgs 168 del 2003 – devono essere composte da “magistrati dotati di specifiche competenze” evidentemente nelle relative materie, non potendosi pertanto ridurre il rapporto tra le predette sezioni specializzate e le altre sezioni (o comunque le altre articolazioni organizzative) degli stessi uffici giudiziari ad una relazione meramente interna a questi ultimi. (Antonio Cimmino) (Riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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