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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 998 - pubb. 15/10/2007.

Contratti swap, operatore qualificato e piccola società industriale


Tribunale di Torino, 18 Settembre 2007. Est. Simonetta Rossi.

Intermediazione finanziaria – Nozione di operatore qualificato – Valutazione del rischio – Effettiva conoscenza e competenza – Necessità.

Operatore qualificato – Investimento operato da persona giuridica – Natura e valenza della dichiarazione sulla specifica competenza ed esperienza richieste – Contenuto – Specificità – Necessità.

Offerta fuori sede – Indicazione della facoltà di recesso – Fattispecie di contratti swap – Omissione – Nullità – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Sottoscrizione di contratto swap da parte di società industriale – Informazione e suo contenuto.

Intermediazione finanziaria – Negoziazione di contratti swap – Nozioni ed esperienza di amministratore di società di piccole dimensioni.

Intermediazione finanziaria – Danno causato all’investitore dalla violazione dei doveri informativi – Nesso di causalità – Pregressa operatività – Rilevanza.


Anche l’investitore “società o persona giuridica”, per essere considerato operatore qualificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 Reg. Consob n. 11522/98, deve effettivamente possedere la specifica competenza e l’esperienza richieste per comprendere i rischi connessi all’operazione finanziaria che intende porre in essere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dichiarazione di cui all’art. 31, 2° comma, Reg. Consob n. 11522/98 sottoscritta dal legale rappresentante della società o persona giuridica investitrice e contenente l’attestazione di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, può assumere valenza confessoria e sollevare l’intermediario da ogni onere probatorio in merito a condizione che la dichiarazione medesima non sia indeterminata e contenga l’elencazione di fatti (non di opinioni) effettivamente indicativi di tale competenza e di tale esperienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La nullità relativa prevista nella fattispecie dell’offerta fuori sede dall’art. 30, comma 7, d. lgs. n. 58/98, per l’omessa indicazione nel contratto della facoltà di recesso opera solo nell’ipotesi di collocamento si strumenti finanziari e di gestione di portafogli e non in quella di stipula di contratti swap. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La proposta di un prodotto finanziario ad una società industriale (nella specie uno swap) deve essere il risultato di valutazioni che coinvolgono tutti gli aspetti dell’azienda (redditività, indebitamento, nuovi prodotti, nuovi mercati, business plan) e queste non devono essere solo riferite al momento preciso in cui il prodotto viene offerto ma dovrebbero tener conto delle possibili evoluzioni aziendali future. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Seppur in grado di comprendere il funzionamento di base di uno strumento finanziario quale l’Interest swap rate, l’amministratore di una società industriale di piccole dimensioni non è tenuto ad essere in possesso di nozioni ed esperienza tali da consentire una analisi critica delle informazioni ricevute, della loro correttezza formale e sostanziale, nonchè della fondatezza su cui le soluzioni suggerite si basano. Né è possibile ritenere che lo stesso possieda l’insieme di strumenti e nozioni necessari per valutare, sia al momento della sottoscrizione sia successivamente, il fair value di prodotti finanziari complessi e dei rischi insiti nella tipologia di investimenti in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il nesso di causalità tra inadempimento e danno può ritenersi provato in via presuntiva sulla base del profilo dell’investire desumibile dalla sua precedente operatività qualora si possa ragionevolmente affermare che se lo stesso fosse stato a conoscenza della rischiosità dell’investimento non avrebbe dato corso alle relative operazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Daniele Maffeis


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