Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9713 - pubb. 14/11/2013

Responsabilità della società di intermediazione finanziaria (SIM) per fatto illecito del promotore che esorbiti dal mandato

Tribunale Torino, 26 Settembre 2013. Est. Maurizia Giusta.


Promotore finanziario - Responsabilità solidale della società di intermediazione finanziaria - Responsabilità accertato in sede penale - Rapporto di necessario occasionalità tra le incombenze affidate e il fatto del produttore - Comportamento del promotore esorbitante dalle limite fissato dalla società - Irrilevanza - Conferimento dell'incarico da parte del cliente con modalità difforme da quelle cui il promotore legittimato - Irrilevanza.



La società di intermediazione finanziaria (SIM) è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, essendo sufficiente che sussista un rapporto di necessaria occasionalità tra le incombenze affidate e il fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito. Né rileva il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della SIM e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da fare apparire al terzo di buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato. (Mario Camerano, Gaia Bertolin) (riproduzione riservata)

La circostanza che il cliente abbia conferito somme con modalità difformi da quelle che il promotore è legittimato a ricevere non vale ad interrompere il nesso di causalità fra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito e non preclude pertanto la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente. (Mario Camerano, Gaia Bertolin) (riproduzione riservata)

La disciplina legislativa, intesa a responsabilizzare l’intermediario che, nell’ambito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha accreditato di fronte al pubblico dei possibili investitori determinati soggetti, implicitamente richiede infatti all’intermediario di esercitare un efficace controllo al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal promotore. (Mario Camerano, Gaia Bertolin) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Legale Avv. Camerano – Bertolin


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