Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9172 - pubb. 26/06/2013

Nullità delle operazioni eseguite in assenza di contratto quadro e impossibilità di una ratifica tacita

Cassazione civile, sez. I, 22 Marzo 2013, n. 7283. Est. Rordorf.


Servizi di investimento mobiliare - Contratto quadro - Forma scritta - Necessità - Carenza - Nullità - Ratifica tacita - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.



In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto delle note e dei rendiconti inviati dall'istituto di credito alle parti ed asseritamente integranti, per effetto delle mancata contestazione, la ratifica del contratto). (massima ufficiale)


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Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  


 


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