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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4816 - pubb. 30/05/2011.

Mancato adeguamento della documentazione contrattuale e nullità sopravvenuta; esonero dagli obblighi di condotta degli intermediari nei confronti di operatori qualificati, fattispecie


Tribunale di Torino, 15 Dicembre 2010. Est. Rossana Zappasodi.

Intermediazione finanziaria – Contratto quadro di negoziazione – Mancato aggiornamento nei termini stabiliti da nuove norme regolamenta della Consob – Nullità sopravvenuta – Esclusione.

Intermediazione finanziaria – Ordine d’acquisto privo di forma scritta – Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria – Esonero dall’osservanza di alcune regole nei confronti di operatori qualificati – Fattispecie di operatore qualificato.


La Delibera Consob 1 marzo, n. 12409 prevedeva che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore gli intermediari si adeguassero agli obblighi derivanti dalle integrazioni di cui all’art. 30 della Delibera Consob 1 luglio 1998, n. 11522 concernente i contenuti dei contratti di negoziazione da stipulare in forma scritta (termine poi portato al 31 dicembre 2000 in sèguito a Delibera Consob 6 settembre 2000 n. 12716); tuttavia, dall’eventuale violazione dell’obbligo di adeguamento non potrebbe conseguire una nullità dei contratti di negoziazione anteriori alle nuove norme del 1998, non potendosi configurare un vizio di forma sopravvenuto, avuto riguardo alla irretroattività delle norme regolamentari e alla loro ininfluenza sulla normativa previgente. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

La forma scritta ‘ad substantiam’ è stabilita unicamente per la stipulazione del contratto quadro di negoziazione, non anche per i singoli ordini che hanno natura esecutiva dello stesso. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

L’art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/98, come già l’art. 11 del Reg. Consob n. 8850/1994, esonerava l’intermediario dall’osservanza di vari obblighi di condotta nei confronti di operatori qualificati, per tali intendendo fra gli altri le persone fisiche che risultassero in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare (requisiti stabiliti con D.M. 11 novembre , 1998 n. 486, che includevano le persone aventi maturato un’esperienza complessiva almeno triennale attraverso attività professionale in materia attinente, nel caso concreto, al settore creditizio-finanziario). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Brugnatelli


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