Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4815 - pubb. 30/05/2011

Contratto quadro firmato solo dall’investitore, nullità relativa di protezione e carenza di interesse alla relativa eccezione

Tribunale Torino, 21 Gennaio 2011. Est. Liberati.


Intermediazione finanziaria – Contratto quadro firmato dal solo investitore – Nullità relativa per difetto di forma scritta – Interesse di protezione ugualmente raggiunto – Inammissibilità dell’azione di nullità relativa per difetto di interesse.

Intermediazione finanziaria – Ordine d’acquisto privo di forma scritta – Nullità non prevista.

Intermediazione finanziaria – Mancata segnalazione di inadeguatezza – Risarcimento del danno – Voci deducibili nella liquidazione del danno.



Qualora un contratto quadro di negoziazione difetti di forma scritta per essere stato firmato soltanto dall’investitore e non anche dall’intermediario finanziario, viene in questione una nullità relativa (“di protezione”) ex art.23 del T.U.F., che può essere fatta valere dall'investitore, il quale tuttavia che difetta di interesse qualora lo scopo previsto a sua tutela sia stato comunque raggiunto. È dunque inammissibile per mancanza d’interesse l’azione di nullità del contratto quadro di negoziazione quando non risulti leso lo scopo di rendere avvertito l’investitore della particolare importanza dell’atto e di informarlo delle caratteristiche del rapporto che viene disciplinato oltre che dei beni che potranno essere oggetto delle disposizioni che impartirà in attuazione di tale contratto, poi continuamente e sistematicamente eseguito tanto dall’investitore quanto dall’intermediario finanziario. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Non è prevista nullità per un ordine d’acquisto privo di forma scritta (ordine che nel caso concreto risulta provato per mancata contestazione della disposizione data). (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)

Va accolta l’azione risarcitoria per danni da compimento di operazioni inadeguate (nel caso concreto, acquisti di obbligazioni Argentina e Parmalat in quantità rilevanti e non conformi agli obiettivi rilevabili per l’investitore) quando l’intermediario non abbia segnalato l’inadeguatezza e non abbia raccolto conferma scritta di procedere (art.29 regolamento Consob 11522/98); nella liquidazione di tali danni vanno considerati in deduzione l’importo delle cedole percepite nonché il valore di quanto ricevuto in séguito all’adesione all’Offerta Pubblica di Scambio per obbligazioni Argentina e in séguito ad assegnazione nel concordato per obbligazioni Parmalat. (Francesco Brugnatelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Brugnatelli


Contratti, nullità


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