Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 473 - pubb. 01/07/2007

Nullità dell'ordine e rapporto con il contratto quadro

Tribunale Cagliari, 18 Gennaio 2007. Est. Poddighe.


Intermediazione finanziaria – Inesistenza del contratto quadro al momento del conferimento dell’ordine di negoziazione – Indissolubilità del vincolo tra contratto quadro, ordine ed esecuzione dello stesso – Nullità – Convalida e ratifica – Esclusione.



Il vincolo tra il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, l’ordine di negoziazione del cliente e l’esecuzione dello stesso da parte dell’intermediario è indissolubile. Ne consegue che , in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l’ordine dato dall’investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure “consapevole” e specifico, seppure insomma immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfornito di propria causa e la sua esecuzione non può produrre alcun effetto giuridico nei rapporti tra intermediario e investitore. In tale ipotesi, non può neppure validamente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento all’intermediario del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a ratifica, convalida o, comunque approvazione dell’operato della banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Contratti, forma

Ordini di negoziazione, nullità



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