Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27688 - pubb. 12/07/2022

Accordo di composizione della crisi mediante continuazione dell’attività

Tribunale Ferrara, 27 Maggio 2022. Est. Ghedini.


Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Continuazione dell’attività - Verifiche



L’accordo di composizione della crisi può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso la liquidazione di beni del patrimonio del sovraindebitato o anche tramite la continuazione dell’attività; in quest’ultima ipotesi, il piano dovrà indicare le misure di ristrutturazione, riorganizzazione, ridimensionamento o ampliamento, idonee a riportare equilibrio e dovrà altresì contenere una previsione dei costi e dei ricavi previsti per tutta la durata, così da formulare una attendibile previsione di flussi di cassa idonei non solo a pagare i costi ma anche a soddisfare i creditori.

Anche se la legge non prevede il piano industriale ed il piano finanziario, non vi è dubbio che il piano dovrà inoltre contenere tutti gli elementi informativi idonei a consentire un voto consapevole dei creditori.

In mancanza della attestazione, il Gestore della crisi dovrà verificare tutti i profili sopra indicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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