Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26640 - pubb. 16/02/2022

Il provvedimento che, a seguito di reclamo, revoca l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento è ricorribile per cassazione?

Cassazione civile, sez. VI, 27 Gennaio 2022, n. 2461. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Sovraindebitamento – Ammissione – Reclamo – Revoca – Chiusura della procedura – Ricorso per cassazione – Inammissibilità



E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto che respinge il reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016).

Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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