Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26410 - pubb. 13/01/2022

Composizione negoziata crisi d'impresa, parere dell'esperto nel procedimento relativo alle misure protettive e cautelari e provvedimento del tribunale

Tribunale Firenze, 29 Dicembre 2021. Est. Legnaioli.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure cautelari e protettive – Conferma – Parere dell'esperto



Parere reso dall'esperto ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.l. 118/2021 in sede di udienza per la conferma o la revoca delle misure cautelari e protettive e provvedimento di conferma del tribunale.

L'esperto ha dato atto del contenuto dell'istanza, dello stato delle trattative, al momento non ancora avviate stante il poco tempo disponibile ma di cui è verosimile l'avvio nelle prossime settimane, dell'attività svolta fino all'udienza, e consistita nell'acquisizione di informazioni presso l'imprenditore e l'organo di controllo, dell'esito delle analisi di cui al test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e delle motivate modifiche dal medesimo esperto apportate, e ha concluso per l'assenza di controindicazioni alla conferma delle misure protettive richieste.

In particolare l'esperto, con riferimento all'analisi di coerenza del piano con la check list, ha riferito che l'impresa non ha ancora redatto un piano di risanamento, anche se ha già predisposto un previsionale/budget per i prossimi 3 anni, secondo il quale sulla scia della "ripresa" dei volumi d'affari che si è incominciata a intravedere negli ultimi mesi, e sulla scorta delle assunzioni alla base del piano in costruzione, si prevede — anche grazie agli investimenti già effettuati e alla riorganizzazione del business in atto — di riportare il fatturato a livelli adeguati.

L'esperto, riservandosi ogni attenta verifica delle previsioni e dei budget relativi agli anni a venire, ha ottenuto conferma da parte dell'organo di controllo (sindaci, che effettuano anche la revisione contabile) dell'affidabilità e correttezza della situazione contabile aggiornata allegata all'istanza di nomina, della completezza del quadro fornito dall'imprenditore nonché dell'adeguatezza allo stato dell'assetto amministrativo della società.

Sulla base delle informazioni fino a questo momento a disposizione e del citato parere dell'esperto, sussista con riferimento alla società ricorrente una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e che le misure protettive prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese — divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari — e di cui oggi si chiede la conferma, siano strumentali al buon esito delle trattative, in procinto di essere avviate, le quali potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori e che impedirebbero il piano di risanamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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