Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26379 - pubb. 07/01/2022

Domanda di pagamento del compenso dell'amministratore: è competente la sezione specializzata in materia di impresa?

Tribunale Ravenna, 03 Gennaio 2022. Est. Farolfi.


Società – Compenso dell'amministratore – Competenza



Appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute a titolo di compenso per l'attività esercitata a tale titolo.

La pronuncia di incompetenza adotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo va resa con sentenza in quanto si tratta di un provvedimento composito che – esplicitamente o implicitamente – contiene in sé anche la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appunto emesso al di fuori dei presupposti processuali che ne consentivano l’emissione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



N. R.G. 1108/2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AlessandroFarolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.1108/2021 promossa da:

 

C. C. s.r.l.s.

OPPONENTE

 

Contro

 

G.E.,

OPPOSTA

 

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni del 16/11/2021.

 


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1.

La sig.ra G.E. ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società C. C. s.r.l.s., per l’importo di Euro 8.000# oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di compenso per l’attività di amministratore svolta per conto e nell’interesse dell’ingiunta, anche alla luce di una scrittura privata di riconoscimento di debito.

Ha proposto opposizione avverso il citato provvedimento monitorio la società ingiunta C. C. s.r.l., deducendo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito, dovendo la stessa individuarsi – ratione materiae – nel Tribunale di Bologna, Sezione specializzata Imprese; nel merito l’opponente ha contestato la legittimazione passiva della C. C. s.r.l.s. osservando che nessun compenso da amministratore era mai stato da questa deliberato e che lo scritto, infatti, era firmato da persone fisiche a titolo individuale; inoltre ha osservato l’inesistenza dell’obbligazione pecuniaria richeista per avere le parti consensualmente novato tale prestazione sostituendola con il trasferimento della proprietà e la consegna di una vettura Mercedes.

Con ordinanza del 7 luglio 2021 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione, ex art. 649 c.p.c.

In esito alla prima comparizione delle parti, poi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ritenendo non manifestamente infondata l’eccezione pregiudiziale proposta dalla società opponente, previa concessione dei termini per il deposito di note difensive.

Espletato tale incombente, all’udienza del 16/11/2021 le parti hanno precisato le proprie conclusioni rinunciando al deposito di ulteriori scritti difensivi conclusivi, avendo già – come detto – depositato memorie scritte in vista dell’udienza.

La causa è stata perciò trattenuta in decisione.

 

2.

Ai fini della decisione della controversia risultano ancora attuali le considerazioni svolte con l’ordinanza dello scorso 7 luglio 2021.

In via preliminare occorre però richiamare quanto affermato da Cass. civile, sez. VI, 10/06/2019, n.15579, secondo cui “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009”.

Ed ancora, più recentemente, Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13426, ha ritenuto che “è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall'art. 42 c.p.c., non integrando una questione di competenza”.

Se si accetta l’idea, conseguentemente, che una pronuncia di incompetenza in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è mai una semplice pronuncia su tale profilo presupposto, ma al contempo è necessariamente – sia esso implicito od esplicito – un provvedimento composito che contiene in sé anche la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto appunto emesso al di fuori dei presupposti processuali che ne consentivano l’emissione, si arriva ad una prima conclusione: il provvedimento non può essere semplicemente un’ordinanza ma, differentemente da ogni altro giudizio ordinario, dovrà più correttamente consistere in una sentenza. Del resto, seppure il legislatore ha previsto l’emissione di provvedimenti ordinatori in tema di esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione (cfr. art. 648 come modificato dall'art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119; nonché art. 649 c.p.c.), non ha tuttavia introdotto provvedimenti ordinatori che incidano sulla stessa esistenza dell’ingiunzione, la cui conferma o revoca deve avvenire necessariamente con la sentenza che chiude il processo avanti al giudice (pur se erroneamente) adito (cfr. anche artt. 653 e 654 c.p.c. che fanno salvo il caso, con eccezione che conferma la regola, dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del giudizio di merito per inattività delle parti).

Tanto premesso in ordine alla forma della decisione, come anticipato, risulta fondata l’eccezione di incompetenza mossa dalla parte opponente.

Appare infatti pacifico che la competenza debba essere valutata e determinata in base alla domanda ed a prescindere dalla fondatezza, nel merito, della stessa.

Nella specie la sig.ra G. ha richiesto una ingiunzione di condanna di una società di capitali al pagamento del proprio compenso; ora, tale causa petendi, attiene ad una controversia fra una società di capitali ed il proprio (ex) amministratore, rispetto alla quale si è stabilito che “nella previsione del D.Lgs. n. 168/2003, art. 3 lett. a), secondo cui sono di competenza del tribunale delle imprese i procedimenti relativi a rapporti societari, devono essere ricomprese tutte le controversie che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra controversie che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto che la società e l’amministratore abbiano stipulato, siano stati riconosciuti a titolo di compenso (così Trib. Teramo, 01/10/2019, nonché Trib. Trieste, 08/07/2019).

Tale conclusione, del resto, si pone sulla scia di quanto affermato dal S.C., con la decisione 07/07/2016, n. 13956, secondo cui “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata, deponendo in tal senso, oltre alla "ratio" dell'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, in quanto volto a concentrare tutta la materia societaria innanzi al giudice specializzato, anche la sua formulazione letterale, la quale, facendo riferimento alle cause ed ai procedimenti "relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", si presta a comprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società ed i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l'attività gestoria svolta dagli amministratori nell'espletamento del rapporto organico ed i diritti ad essi spettanti in forza del rapporto contrattuale che intercorre con la società”.

Del resto, anche la successiva Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2019, n. 14468, ha ritenuto che “compete al tribunale delle imprese conoscere della domanda proposta dal socio di una società a responsabilità limitata nei confronti della società per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento”. Tale affermazione è stata compiuta, per quanto qui interessa, respingendo una presunta base esclusivamente negoziale o di debito/credito della relativa causa petendi, osservando in motivazione che il rapporto dedotti in giudizio rientra nel “concetto di "rapporti societari" di cui al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) (come modificato dalla L. n. 27 del 2012 di conversione del D.L. n. 1 del 2012) che, per consolidato orientamento di questa Corte, integra una "nozione generale", rispetto alla quale le specifiche ipotesi elencate, di seguito alla formula "ivi compresi", svolgono una funzione meramente esplicativa (Cass. n. 13956/2016; cfr. Cass. nn. 20441/2018, 2759/2016, 14369/2015)”.

Come si è detto, nella fattispecie in decisione, la ricorrente in sede monitoria ha dedotto di aver svolto l’attività di amministratore di una società di capitali e di non aver ricevuto alcun compenso per l’attività svolta, allegando quale prova ed ai fini della quantificazione del compenso una scrittura privata ritenuta di riconoscimento del debito. Nessun riferimento ad una presunta attività lavorativa subordinata od autonoma è stato svolto, né si è dedotto altro fondamento della pretesa pecuniaria che non fosse riconducibile allo svolgimento di un rapporto di carattere societario intercorso fra la società ingiunta e la sua (pretesa) amministratrice.

Deve pertanto dichiararsi l’incompetenza di questo tribunale in favore del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata per le imprese. Si veda, sul punto, Cass. civ. sez. VI, 22/09/2020, n.19753, secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell'ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all'eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell'opposizione”.

Va così dichiarata la nullità e pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 168/2021, emesso su istanza di G.E..

Va inoltre concesso il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale competente.

Stante la complessità delle questioni trattate, tenuto conto in una valutazione complessiva anche dell’implicita irripetibilità delle spese della fase monitoria a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, sussistono i giusti motivi per compensare le spese di lite per questa fase del procedimento di opposizione.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 1108/2021, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

-          previa declaratoria di incompetenza territoriale, dichiara la nullità e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 168/2021, emesso su istanza di G.E.;

-          fissa in mesi tre dalla comunicazione della presente decisione il termine per la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Bologna, Sezione specializzata per le imprese;

-          compensa le spese di lite.

Ravenna, 3 gennaio 2022

Il Giudice

dott. Alessandro Farolfi