Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26265 - pubb. 07/12/2021

Quantificazione del danno da violazione degli artt. 101 o 102 del T.F.U.E.

Tribunale Napoli, 05 Novembre 2021. Est. Raffone.


Tribunale delle Imprese – Quantificazione del danno da violazione degli artt. 101 o 102 della T.F.U.E. – Quesito al Consulente tecnico d’ufficio



Nella quantificazione del danno da violazione degli artt. 101 o 102 del T.F.U.E. bisogna tener conto della c.d. “Guida pratica” che accompagna la comunicazione della Commissione Europea e che contiene una serie di indicazioni, costituenti mere presunzioni semplici, finalizzate ad evitare che il diritto accordato all’acquirente finale non tracimi verso esagerate ed infondate locupletazioni.

Attesa la natura di responsabilità “da contatto”, una volta che l’acquirente finale ha provato l’acquisto di autocarri e l’esistenza di una pronunzia della Commissione UE in ordine all’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale finalizzata allo scambio di informazioni ed alla formazione dei prezzi all’ingrosso degli autocarri, va ammessa la consulenza tecnica finalizzata ad accertare in particolare:
a) l’ampiezza dell’effetto distorsivo, in termini di alterazione oligopolista del prezzo degli autocarri acquistati dall’attore, discendente dall’accertata intesa anticoncorrenziale ed il danno derivatone all’attore;   
b) l’esistenza, alla stregua del materiale probatorio depositato e di quello conoscibile in forza del notorio, di eventuali danni derivanti dalla posticipazione dell’introduzione di tecnologie  di riduzione delle emissioni e materializzatisi in maggiori consumi, in maggiore svalutazione dei veicoli, nella perdita delle accise collegate agli autocarri  euro due e nei minori rimborsi dei pedaggi usufruiti. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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