Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26139 - pubb. 09/11/2021

Contratti derivati: natura, valore probatorio ed effetti della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98

Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 2021, n. 24046. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore.


Contratti derivati – Dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 – Natura – Dichiarazione di scienza

Contratti derivati – Dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 – Onere dell’intermediario di verifica del possesso di competenza ed esperienza – Esclusione

Contratti derivati – Dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 – Responsabilità del dichiarante – Sussistenza

Contratti derivati – Discordanza tra dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 e realtà – Onere della prova a carico di chi contesta la dichiarazione – Sussistenza

Contratti derivati – Contestazione della dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 e inversione dell’onere probatorio ex art. 23 TUF – Esclusione

Contratti derivati – Dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98 – Ratio



La dichiarazione di «operatore qualificato», rilasciata dal rappresentante legale di una società, deve essere correttamente inquadrata come dichiarazione "di scienza" o di "giudizio" che certifica uno stato di fatto (il possesso delle necessarie competenze ed esperienze) e non già di "volontà".

Ai fini dell'appartenenza del soggetto, che stipula il contratto con l'intermediario finanziario, alla categoria degli operatori qualificati, è sufficiente l'espressa dichiarazione per iscritto da parte dello stesso (società o persona giuridica) di disporre della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob 11522/98 - la quale esonera l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in suo possesso.

Il generale principio di autoresponsabilità deve far ritenere sufficiente l'autodichiarazione del legale rappresentante della società investitrice per esonerare l'intermediario finanziario dall'obbligo di indagare ulteriormente le concrete ed effettive conoscenze della società cliente del funzionamento dei mercati finanziari e della pericolosità degli investimenti.

Nell'ipotesi di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata, l'intermediario già ottempera tramite la produzione in giudizio della dichiarazione autoreferenziale ex art. 31 Reg. Consob 11522/98, passando, dunque, alla società investitrice - a fronte di tale allegazione documentale fornita dall'intermediario - l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente.

L'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 TUF non è applicabile ove l'investitore intenda contestare la verità di quanto affermato nella dichiarazione autoreferenziale di cui all'art. 31 Reg. Consob 11522/98 per come rilasciata allo stesso intermediario finanziario. Diversamente opinando si imporrebbe all'intermediario la dimostrazione di una prova negativa e si disporrebbe una ripartizione degli oneri probatori violativa del principio della "vicinanza alla prova".

La scelta legislativa di avvalersi della distinzione degli operatori qualificati è finalizzata a garantire efficienza ai mercati, sotto il duplice aspetto della velocità delle operazioni e della riduzione dei costi, rendendo più celere l'operatività finanziaria, senza la necessità di effettuare adempimenti inutili nei confronti di un soggetto professionale che è in grado di autotutelarsi e si riducono i costi di compliance normativa. (Paolo Dalmartello) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Dalmartello



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