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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25768 - pubb. 03/08/2021.

Omologa Piano del consumatore, nuovo concetto di meritevolezza e colpa del soggetto finanziatore


Tribunale di Napoli Nord, 11 Luglio 2021. Est. Magliulo.

Procedimento per omologa del piano del consumatore – Colpa lieve del consumatore – Applicazione della riforma introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l’omologa del piano – Applicabilità

Procedimento per omologa del piano del consumatore: colpa dei soggetti finanziatori – Sussiste


L’esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del consumatore, che anzi ha dimostrato l’intenzione di pagare le rate con puntualità anche contraendo nuovi finanziamenti e a condizioni sempre più gravose, al solo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti. Del resto, dall’analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all’omologa del piano.

Va ribadita specificamente l’assenza di profili di colpa in capo al debitore rispetto al finanziamento chirografario contratto con Monte dei Paschi di Siena e Santander Consumer Bank le quali, in mancanza di un’adeguata istruttoria e di una opportuna consultazione delle banche dati, hanno erogato il credito in misura non proporzionata alle capacità reddituali del contraente.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa, sottraendolo alla pericolosa spirale del debito, in cui il proponente è stato assorbito. (Luigi Benigno) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Luigi Benigno del Foro di Napoli Nord



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