Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25582 - pubb. 01/07/2021

Sovraindebitamento ed assenza di atti in frode: ancora una pronuncia nel senso dell'abrogazione implicita della verifica di detto requisito

Tribunale Sondrio, 28 Maggio 2021. Est. Posio.


Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Compimento di atti in frode da parte del debitore  - Accesso alla procedura - Ammissibilità



Il requisito dell’ “assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni” non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l’abrogazione implicita dell’art. 14-quinquies, comma 1, della l. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. l), del d.l. 2020/137, convertito con l. 2020/176, avendo quest’ultima disposizione sostituito l'articolo 14-decies della l. 3/2012 il cui comma 2 introduce ora espressamente la facoltà del liquidatore, autorizzato dal giudice, all’esercizio delle azioni revocatorie ai sensi dell’art. 2901 c.c., ciò che presuppone implicitamente l’irrilevanza, ai fini dell’accesso alla procedura, degli “atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori”.

Nello stesso senso, in questa Rivista, v. Tribunale di Lecco 16 gennaio 2021. Si veda anche, in senso difforme, Tribunale di Ravenna 29 aprile 2021. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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