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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25573 - pubb. 30/06/2021.

Responsabilità dell’amministratore per sparizione di crediti iscritti in un precedente bilancio ed opponibilità della clausola arbitrale statutaria al curatore fallimentare


Tribunale di Napoli, 14 Aprile 2021. Pres. Raffone. Est. Reale.

Tribunale delle Imprese – Patti parasociali – Nullità – Fattispecie


L’amministratore di una società ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione o occultamento e che quindi può ravvisarsi la responsabilità dell’amministratore che non fornisca alcuna giustificazione circa l’impiego di alcuni crediti esposti in un precedente bilancio.

L’azione della curatela ex art. 146 L.F., sebbene prospettata sia con riferimento all’azione sociale che a quella dei creditori sociali, ove diretta alla condanna dell’amministratore al pagamento della sola differenza tra l’attivo ed il passivo, e non dell’intero danno arrecato alla società, va inquadrata nell’alveo dell’azione dei creditori sociali sicché essa può essere proposta innanzi al giudice ordinario anche laddove lo statuto sociale preveda una clausola di arbitrato rituale non essendo tale clausola opponibile a creditori sociali, che sono terzi rispetto alla società. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata



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