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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25270 - pubb. 11/05/2021.

Divieto di vendita nel collar swap sottoscritto da una P.A. di una opzione floor con valore superiore al valore dell’acquisto di un cap


Appello di Milano, 28 Settembre 2020. Pres. Bonaretti. Est. Nuzzaci.

Derivati sottoscritti da P.A. – Divieto di vendita nel collar swap sottoscritto da una P.A. di una opzione floor con valore superiore al valore dell’acquisto di un cap: sussiste – Radicale nullità del collar swap che contravvenga il divieto per violazione di norme imperative: sussiste


La struttura di un derivato collar comporta la cessione da parte della Banca al cliente di una opzione cap a fronte della cessione di una opzione floor; pertanto, affinchè l’operazione sia qualificabile come acquisto di una copertura da parte del cliente, il corri-spettivo della cessione dell’opzione floor non deve eccedere il corrispettivo dell’opzione cap, perché in tal caso il cliente sarebbe qualificabile come venditore della copertura e non acquirente.

L’art. 3 co. 2 lett. d) del d.m. 389/2003 consentiva al cliente Ente Pubblico solo l’acquisto e non anche la vendita di un derivato collar, sicchè il corrispettivo della ces-sione floor deve essere finalizzato esclusivamente a finanziare l’acquisto della cap (come anche chiarito dalla circolare Ministero Finanze 27.5.2004). Interpretazione che si corre-la al disposto dell’art. 41 L. 448/2001 che consentiva agli Enti Locali il ricorso a contratti derivati nei limiti del D.M. 383/03, ma sempre e solo al fine di contenere il proprio in-debitamento e cioè a fin idi copertura e non certo speculativi.

Il collar in contrasto con i suddetti principi è radicalmente nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per acclarata contrarietà a norme imperative. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Duilio Manella



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