Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23965 - pubb. 31/07/2020

Sovraindebitamento e moratoria ultrannuale: applicazione analogica del criterio di calcolo del diritto di voto ex art. 86 CCII

Tribunale Rimini, 25 Maggio 2020. Est. Silvia Rossi.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Creditori privilegiati – Moratoria ultrannuale – Ammissibilità – Condizioni – Riconoscimento del diritto di voto – Criterio di calcolo – Attualizzazione del credito ex art. 86 CCII – Applicazione analogica – Ammissibilità



Stante l’applicabilità alle procedure di sovraindebitamento del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di concordato preventivo per cui la dilazione pluriennale del pagamento dei debiti assistiti da cause di prelazione è consentita a condizione che detti creditori votino (cfr. Cass. 2019/17834), la proposta del sovraindebitato deve espressamente prevedere il quantum del credito ammesso al voto dei singoli creditori privilegiati per i quali è prevista la  dilazione.

Attesa la previsione normativa contenuta all’art. 86 CCII in ordine al criterio di calcolo del diritto di voto, tale disposizione rappresenta un utile canone ermeneutico al fine di determinare, anche nell’ambito della vigente disciplina ex lege 3/2012, il quantum per cui il creditore con diritto di prelazione viene ammesso al voto, sulla base di quanto già affermato dalla Corte di Cassazione per cui occorre tener conto “degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 legge fall. (richiamata dall'art. 169 legge fall.) (v. Cass. n. 10112-14, Cass. 20388- 14).

La pronuncia si segnala per la ritenuta applicabilità del criterio di calcolo contenuto nell’art. 86 CCII – che entrerà in vigore nel settembre 2021 – per cui  “[…] quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo”. Il Tribunale riminese affida inoltre al debitore ricorrente il calcolo del credito ammesso al voto, incombente spesso assolto dal Gestore della Crisi. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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