Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21611 - pubb. 10/05/2019

La Cassazione chiarisce gli ambiti di ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti resi nelle procedure di Sovraindebitamento

Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2019, n. 10095. Est. Dolmetta.


Sovraindebitamento – Omologazione del piano del consumatore – Reclamo – Accoglimento – Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. – Ammissibilità



E’ ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis l. 3/2012. (1)


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini
mancini@studiotmr.it  

 

 

 

 

(1) Non constano precedenti in termini.

Con ordinanza n. 9892 del 9 aprile 2019, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, richiamando Cass. 4451/2018 resa però in tema di accordo di ristrutturazione del debitore ex lege 3/2012), afferma che non va esclusa a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti camerali, ammettendola laddove si tratti di provvedimenti non già gestori ma decisori.

Il principio testè enunciato va affermato nonostante il procedimento di omologazione del piano del consumatore sia soggetto alle norme generali sui procedimenti in camera di consiglio ai sensi dell’art. 737 ss. c.p.c. ed altresì nonostante, in base all’art. 742 c.p.c. (richiamato dall’art. 12 secondo comma della legge 3/2012), i decreti emessi a seguito di detti procedimenti possano essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca.

Con la decisione che si segnala, la Suprema Corte precisa che le considerazioni svolte da Cass. 4451/2018 in riferimento all’accordo di ristrutturazione valgono per l’ipotesi del piano del consumatore, tenuto conto che le due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento non presentano differenze di rilievo: il carattere contenzioso del procedimento risulta ripreso, in ragione della disciplina dettata nell’art. 12 bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell’art. 10; l’idoneità del provvedimento ad incidere sui diritti soggettivi si ricava poi dalla norma dell’art. 12 ter, laddove dispone che dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.

Di diverso orientamento è la Corte in ordine alla non ricorribilità ex art. 111 Cost. del provvedimento del tribunale di rigetto del reclamo contro il decreto del giudice delegato che, dopo la nomina del gestore della crisi, ha disposto l’archiviazione della procedura di sovraindebitamento, stante la carenza del carattere decisorio del provvedimento (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4497 e recentemente, Cass. 9 aprile 2019, n.9892 e Cass. 10 aprile 2019, n. 10078). (Astorre Mancini)

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:


SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1.- B.F. ricorre per cassazione, ai sensi della norma dell'art. 111 Cost., comma 7, nei confronti della soc. coop. per az. Banca Popolare Pugliese e nei confronti della s.p.a. Che Banca, sviluppando un motivo avverso il decreto reso dal Tribunale di Benevento in data 19 gennaio 2017.

Con tale provvedimento il Tribunale ha accolto il reclamo presentato dalla Banca Popolare Pugliese avverso il provvedimento (8 gennaio 2016, n. 17/2016) con cui, nell'aperta procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato aveva omologato il piano del consumatore presentato dall'attuale ricorrente. In via di riforma del decreto di omologa il Tribunale ha ritenuto, in via segnata, che nella specie non sussistessero le condizioni richieste dalla norma della L. n. 3 del 2012, art. 12 bis e successive modifiche.

2.- Nei confronti del ricorso presentato da B.F. resistono le Banche intimate, che hanno depositato due distinti controricorsi. Nell'ambito del proprio controricorso, la Banca Popolare Pugliese ha pure formulato un'eccezione di inammissibilità del ricorso.

3.- Il ricorrente ha inoltre depositato una memoria ai sensi della norma dell'art. 380 bis c.p.c..

4.- La controversia è stata chiamata all'adunanza non partecipata del 20 marzo 2018, Sezione Sesta - 1. In esito alla quale, il Collegio ha ritenuto "a norma dell'art. 380 bis c.p.c., comma 3, di non potere ravvisare evidenze decisorie tali da consentire la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente" (cfr. l'ordinanza interlocutoria, 15 maggio 2018, n. 11877).

5.- Nella prospettiva dell'udienza pubblica del 9 novembre 2018, il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.

 

Motivi della decisione

6.- Il motivo di ricorso denunzia, in particolare, "violazione della L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

7.- L'eccezione di inammissibilità svolta dalla Banca Popolare Pugliese contesta l'ascrivibilità del provvedimento, previsto dalla legge sul sovraindebitamento come relativo all'eventuale omologa del piano presentato dal debitore, all'ambito di quelli ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

A tale provvedimento manca - così si viene in particolare a sostenere - tanto il carattere della decisorietà, quanto quello della definitività.

8.- Va presa in considerazione, prima di tutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso appena sopra riferita.

Che, al lume delle osservazioni qui di seguito svolte, dev'essere respinta.

9.- In via di approccio al tema indicato, si deve dunque segnalare che - riguardo alla tematica dei provvedimenti giudiziali che fanno parte della procedura di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3 del 2012, questa Corte è venuta a sviluppare un orientamento che ne esclude la ricorribilità ex art. 111 Cost.; e che, anzi, va ormai considerato come consolidato.

In questa direzione si possono confrontare, in particolare, le pronunce di Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869; Cass., 14 marzo 2017, n. 6516; Cass., 8 agosto 2017, n. 19470; Cass., 7 novembre 2017, n. 26201; Cass., 7 settembre 2017, n. 20917 (che, tra le altre, espressamente ha rilevato: il "decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis e art. 8, non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b, medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione"); Cass., 23 febbraio 2018, n. 4500; Cass., 26 novembre 2018, n. 30534.

10.- Tale orientamento, tuttavia, non viene propriamente ad attagliarsi alla fattispecie concreta che è qui in esame. Lo stesso, infatti, si è formato unicamente con riguardo al provvedimento di ammissione alla procedura.

La fattispecie in esame concerne invece non già questo tipo di provvedimento, bensì quello successivo, per l'appunto costituito dall'omologazione del piano presentato dal consumatore ex art. 12 bis, commi 3 e segg., della citata legge. Il ricorso presentato da B.F. investe, più precisamente, il provvedimento che ha accolto il reclamo proposto da taluni creditori contro il decreto che l'omologa aveva accordato.

Ora, è senz'altro da escludere l'idea di trasportare in modo automatico l'esito raggiunto per il provvedimento di ammissione al provvedimento di omologa, chè gli stessi non risultano tra loro "comunicabili", in ragione della diversità sia della posizione procedimentale, sia pure della funzione e dei contenuti.

11.- Con diretto e immediato riferimento ai provvedimenti inerenti all'omologa si sono espresse, allo stato, le pronunce di Cass., 1 agosto 2017, n. 19117 (con riferimento alla sottospecie del piano del consumatore), di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451 (entrambe con riguardo alla sottospecie dell'accordo di ristrutturazione proposta dal debitore).

La prima di queste ha valutato di per sè stesso inammissibile il ricorso avverso il decreto di annullamento di quello di omologa del presentato piano. Le altre due decisioni sono andate in contrario avviso, ritenendo invece ammissibile la ricorribilità ex art. 111, nei confronti del provvedimento sul reclamo di quello relativo all'omologa.

12.- A sostegno della soluzione negativa l'ordinanza di Cass. n. 19117/2017 ha posto, essenzialmente, il rilievo che "ai sensi dell'art. 12 comma 2, della legge citata il procedimento di omologazione... è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e segg.)"; e, ancor più in particolare, che "in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca".

13.- In senso contrario la più recente pronuncia di Cass. n. 4451/2018 ha però rilevato come la citata norma dell'art. 12, contenga, in realtà, due indicazioni di segno contrario alla prospettiva adottata dall'ordinanza. La prima è che la stessa fa "affiorare il dubbio se l'applicazione della disciplina camerale sia riferibile (anche) al provvedimento che decide sul reclamo dell'omologa o se a quest'ultimo non sia invece riservato un destino a sè stante". L'altra è che la norma "sottolinea con forza che, comunque, l'applicazione della disciplina camerale non è automatica, ma frutto (per sè, eventuale) di riscontri specifici e ragionati, in quanto espressamente subordinata al rispetto del limite dell'effettiva sua compatibilità con le caratteristiche della procedura del sovraindebitamento".

D'altro canto - ha distintamente notato ancora l'ordinanza n. 4451/2018 -, la "recente giurisprudenza di questa Corte non esclude a priori la ricorribilità ex art. 111 Cost., dei provvedimenti camerali, riconoscendola per contro laddove si tratti di provvedimenti non già gestori, bensì decisori e puntualizzando, al riguardo, che ci si trova di fronte a ipotesi di produzione di "giudicato rebus sic stantibus"".

14.- In positivo, l'ordinanza n. 4451/2018 ha ritenuto che, nella procedura di sovraindebitamento, il provvedimento relativo all'omologa risulta dotato sia del requisito della definitività (essendo questo "non altrimenti impugnabile"), sia pure di quello rappresentato dalla decisorietà.

Con riferimento a quest'ultimo requisito in particolare, la detta pronuncia - richiamandosi in modo espresso a quella di Cass. SS. UU. 28 dicembre 2016 n. 27073 - ha rilevato come il profilo del carattere contenzioso risulti soddisfatto dalla prescrizione di cui all'art. 10 della citata legge, in specie là dove questa prescrive che il giudice "fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima, ai creditori... della proposta e del decreto di ammissione". E, altresì, come il requisito inerente alla idoneità del provvedimento di statuire su diritti soggettivi sia soddisfatto da ciò che l'art. 12 della legge in questione dispone il blocco delle azioni esecutive individuali e l'"obbligatorietà" del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura.

15.- Ciò posto, va ancora rilevato in proposito che le considerazioni svolte da Cass. n. 4451/2018, con immediato riferimento al caso di accordo di ristrutturazione, non diversamente valgono per l'ipotesi di piano del consumatore, qui oggetto di diretta attenzione.

Per quanto qui di specifico interesse, le due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento non risultano presentare differenze di rilievo. In particolare, il carattere contenzioso del procedimento risulta sicuro, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12 bis della legge, sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10. L'idoneità del provvedimento a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12 ter (in specie, là dove dispone che "dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta del piano").

16.- Si può dunque passare all'esame del motivo di ricorso presentato da B.F..

Esso si sostanzia nel sostenere che il decreto impugnato non ha tenuto conto del fatto che il caso del ricorrente rientra nell'ambito del sovraindebitamento senza colpa, poichè il debitore "è stato vittima di uno sfortunato accadimento umano che ne ha compromesso la capacità di reddito (infarto)". Per aggiungere, altresì, che l'aiuto economico, che il ricorrente è venuto a fornire alla propria figlia, non può essere in ogni caso considerato "indice di mancata meritevolezza", posto che si è trattato di far fronte a "esigenze di carattere familiare".

17.- Il motivo non può essere accolto.

Lo stesso, in effetti, non risulta sostanzialmente confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione dal giudice del merito.

Questi, infatti, preso atto che "non è imputabile al B. il suo prepensionamento - avvenuto... per sopravvenuti problemi di salute e determinativo di un significativo decremento del relativo reddito -", ha pure rilevato, peraltro, come sia "sicuramente rimproverabile allo stesso, perchè contrario all'ordinaria diligenza, il comportamento tenuto successivamente". Pure sottolineando, a quest'ultimo proposito, come "nessuna prova" sia stata tra l'altro fornita circa "le modalità di utilizzo della... somma residua di t.f.s, di poco superiore a Euro 38.000,00 che pure risulta essere stata incassata dal ricorrente". 18.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019.