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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2125 - pubb. 16/04/2010.

Swap, rinegoziazione e aumento del rischio; limiti della clausola arbitrale


Tribunale di Vicenza, 29 Gennaio 2009. Est. Limitone.

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Swap – Natura aleatoria – Conseguenze.

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Derivati – Rinegoziazione – Natura speculativa – Sussiste.

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Swap – Obblighi informativi – Operatore qualificato – Dichiarazione di possesso dei requisiti – Caratteristiche.

Contratti (in genere) – Intermediazione finanziaria – Inosservanza di obblighi informativi – Nullità – Esclusione – Responsabilità precontrattuale – Sussiste – Risarcimento del danno – Ammissibilità – Criteri.

Contratti (in genere) – Arbitrato – Intermediazione finanziaria – Contratto quadro – Clausola compromissoria – Applicabilità agli ordini – Esclusione.

Rapporti bancari – Segnalazione alla Centrale Rischi – Conseguenze – Recesso di altra Banca dai rapporti con il cliente – Modalità (delibera del CICR del 16 maggio 1962, istitutiva della Centrale Rischi).

Contratti in genere – Principi generali – Buona fede e correttezza – Solidarietà – Rilievo costituzionale – Immediata precettività.


Lo swap è uno strumento finanziario aleatorio, che soggiace perciò alla normativa TUIF e CONSOB, obblighi informativi ivi previsti inclusi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La rinegoziazione di un derivato aumenta la esposizione al rischio del cliente e perciò, lungi dall’avere natura assicurativa, determina la natura speculativa dello strumento finanziario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La dichiarazione resa dall’operatore che si afferma essere qualificato deve rappresentare in maniera corretta e corrispondente a verità il possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, e deve fare specificamente riferimento a fatti (non ad opinioni), effettivamente indicativi di tale competenza ed esperienza, altrimenti risolvendosi in una mera proclamazione autoreferenziata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La violazione degli obblighi informativi in materia di intermediazione mobiliare non genera la radicale nullità del negozio stipulato, poiché tali informazioni costituiscono elementi estrinseci alla fattispecie negoziale, essendo utili solo per la valutazione della convenienza dell’operazione, che non può dirsi perciò mancante del consenso. Rimane l’obbligo risarcitorio fondato sulla responsabilità contrattuale di cui all’art. 1337 c.c., per la perdita subita in conseguenza delle operazioni bancarie compiute senza adeguata informazione e ragguagliato al minor vantaggio o maggior aggravio economico causato dal contegno sleale della parte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La clausola che compromette in arbitri le liti insorgende in relazione al contratto quadro non si estende necessariamente anche alle controversie relative agli ordini effettuati sulla base di quel contratto, atteso che la clausola compromissoria deve essere interpretata restrittivamente, poiché deroga alla competenza del giudice ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La sola segnalazione alla Centrale Rischi da parte di un Istituto di credito non legittima di per sé un altro Istituto di credito ad operare il recesso immediato da tutti rapporti in essere con un imprenditore, senza avere prima verificato lo stato dei rapporti con la Banca che ha fatto la segnalazione (che potrebbe averli ridefiniti) e la possibilità concreta di proseguire i rapporti con il proprio cliente, preavvisandolo formalmente del possibile recesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della costituzione, impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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