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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20913 - pubb. 11/12/2018.

Contratti derivati: trasferimento nella struttura del contratto dei dati che caratterizzano l’alea


Tribunale di Bologna, 29 Novembre 2018. Est. Alessandra Arceri.

Contratto derivato – IRS – Alea – Informazioni che attengono alla determinabilità del rischio – Conoscenza da parte del cliente – Necessità – Razionalità e misurabilità dell’alea – Trasferimento nella struttura del contratto dei dati che caratterizzano l’alea e che contribuiscono a definirne la causa, secondo il giudizio di meritevolezza implicitamente formulato dal legislatore della materia


Tutti gli elementi dell’alea, ivi inclusi gli scenari ad essa conseguenti, sia favorevoli che non, che costituiscono e integrano la causa del contratto derivato e, quindi, tutte le informazioni che attengono alla determinabilità del rischio, ivi inclusa l’asimmetria iniziale tra prestazioni, debbono necessariamente essere, ex ante, ben definiti e conosciuti con certezza dal cliente, indipendentemente dalle distinzioni fra scopo di copertura o speculativo tout court e fermo restando che l’alea non deve essere necessariamente simmetrica sul piano quali-quantitativo. In difetto di tali elementi, il contratto di IRS deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c., poiché il riconoscimento legislativo risiede nella razionalità dell’alea e quindi nella sua misurabilità. Tale nullità non rappresenta una nullità per violazione di regole di condotta dell’intermediario e non è incisa, pertanto, dai principi condivisibilmente statuiti dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, dal momento che è oggetto di considerazione il fatto che non siano stati trasferiti all’interno della struttura del contratto i dati che ne caratterizzano l’alea e che contribuiscono a definirne la causa, secondo il giudizio di meritevolezza implicitamente formulato dal legislatore della materia. (Paolo Bontempi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Bontempi


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