Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20571 - pubb. 05/10/2018

Elevata propensione al rischio dell'investitore e valutazione della gravità dell'inadempimento dell'intermediario

Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2018, n. 8333. Est. De Chiara.


Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi dell'intermediario - Profilo dell'elevata propensione al rischio dell'investitore - Rilevanza ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento - Esclusione - Fattispecie



In tema di intermediazione mobiliare, le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario sicché il fatto che l'investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie che egli selezioni tra questi ultimi quelli, a suo giudizio, aventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di Appello aveva escluso la gravità dell'inadempimento della banca ai propri obblighi informativi ritenendo che l'investitore, possedendo una buona conoscenza del mercato finanziario, si sarebbe comunque determinato a compiere l'operazione, adeguata al suo profilo di rischio, anche se la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi). (massima ufficiale)


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