Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20551 - pubb. 02/10/2018

L'esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni somministrate dall'intermediario

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2018, n. 10111. Est. Di Marzio.


Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Adempimento - Sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione – Adempimento dell’obbligo informativo - Sufficienza - Limiti



In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad "esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute. (massima ufficiale)


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