Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20348 - pubb. 30/08/2018

I finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione costituiscono spesa per incrementi patrimoniali

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 24 Luglio 2018, n. 19613. Est. Antonella Dell'Orfano.


Valutazione della base imponibile – Accertamento induttivo o sintetico – Spese per incrementi patrimoniali – Nozione – Fattispecie



In tema di determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, in applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, si intende per "spesa per incrementi patrimoniali" ogni esborso effettuato a tale scopo, sicché degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia stata effettiva uscita finanziaria da parte del contribuente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. GUIDA Riccardo - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. DELL’ORFANO Antonella - rel. Consigliere -

Dott. VENEGONI Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

RILEVATO CHE:

l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 259/01/2007 della Commissione tributaria provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da P.A. avverso avvisi accertamento IRPEF annualità 2001-20022003-2004 sulla base di incrementi patrimoniali desunti da finanziamenti nei confronti della SUPERMARKET P&N di P.A. & c. s.n.c. e da acquisti immobiliari;

l'Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e dell'art. 2697 c.c.", per avere la CTR ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Ufficio sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese per incrementi patrimoniali e non anche nel presente caso, in cui si discute di "ingente finanziamento";

con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e dell'art. 2697 c.c., sull'onere della prova" per non avere la CTR tenuto conto che l'accertamento degli indici di capacità contributiva alla base della rideterminazione sintetica del reddito determinavano l'onere della prova a carico del contribuente circa la fonte del reddito medesimo;

con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "insufficienza della motivazione per totale travisamento del fatto", lamentando che essendo stato effettuato l'accertamento nei confronti del socio e non della società, assumeva rilievo solo la verifica degli elementi indici di capacità contributiva quali l'avvenuto finanziamento alla società, essendo perciò del tutto indifferente quale collocazione in bilancio lo stesso avesse avuto, nonchè che la società lo dovesse restituire al socio;

con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "difetto di motivazione in ordine all'esistenza degli indici di capacità contributiva" lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico e del tutto generico che i finanziamenti non costituiscono incrementi patrimoniali, pur avendo l'Agenzia ribadito che il fondamento dell'avviso di accertamento a carico dell'attuale resistente consisteva nella rilevata capacità contributiva manifestata con il finanziamento alla società di cui era co-amministratore e socio;

la contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale;

 

CONSIDERATO CHE:

1.1. è fondata la prima censura proposta dall'Ufficio ricorrente, illustrata con idonea esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione e critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale da consentire al Giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata in merito dalla controricorrente);

1.2. l'accertamento sintetico sul reddito, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, si basa, invero, sul concetto di esborso effettuato; degli incrementi patrimoniali fanno parte dunque anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica;

1.3. i versamenti della contribuente in favore della Società Supermarket P&N di P.A. & C. s.n.c. furono quindi legittimamente valorizzati dall'Ufficio quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva ai sensi dell'art. 38, comma 4, cit.;

1.4. risultano pertanto erronee in diritto le diverse affermazioni della CTR, secondo cui i finanziamenti soci non possono considerarsi incrementi patrimoniali in quanto "crediti nei confronti della società partecipata...(ndr. ovvero)... somme date a mutuo dai soci alla società e quest'ultima ha l'obbligo di restituire tali somme con i tempi e le modalità previste dall'accordo di mutuo o finanziamento intercorso tra le parti", non determinando inoltre alcun incremento di valore della quota societaria posseduta dal socio poichè "le operazioni di finanziamento effettuate dai soci per abbattere il forte indebitamento hanno la funzione di preservare la società da eventuali procedure concorsuali per effetto della mancanza di liquidità per far fronte alle obbligazioni assunte";

2. l'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei rimanenti motivi, relativi alla violazione dell'onere della prova a carico del contribuente e a vizi motivazionali;

3. la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che nel decidere, anche ai fini delle spese del presente giudizio, si atterrà al seguente principio di diritto: "A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, si intende per "spesa per incrementi patrimoniali" ogni esborso effettuato a tale scopo, sicchè degli incrementi patrimoniali fanno parte anche i finanziamenti soci e tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi sia stata effettiva uscita finanziaria da parte del contribuente".

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione della Sezione Tributaria, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2018.