Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19331 - pubb. 21/03/2018

Rito societario e onere di sollevare con la comparsa contestazioni chiare e specifiche alle allegazioni di parte attrice

Cassazione civile, sez. I, 14 Febbraio 2018, n. 3644. Est. Falabella.


Contestazione generica – Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 5/2003 ed art. 167 c.p.c. – Effetti – Irrilevanza

Intermediazione finanziaria – Diritto di recesso ex art. 30 TUF – Oggetto – Applicazione anche nel caso di effettuazione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro – Sussistenza



L’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, rito societario, è una disposizione che replica la previsione di cui all’art. 167, comma 1, prima parte, c.p.c. da cui si desume che il convenuto, anche prima della modificazione dell’art. 115 c.p.c., era tenuto a sollevare con la comparsa contestazioni chiare e specifiche alle allegazioni di parte attrice. (Giovanni Cedrini) (Patrizia Mammone) (riproduzione riservata)

Il diritto di recesso riconosciuto all’investitore ex art. 30 TUF, sesto comma, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non è contemplato, trova applicazione anche alle vendite fuori sede che hanno avuto esecuzione in virtù di un servizio di investimento diverso da quello di collocamento, compresa l’esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro. (Giovanni Cedrini) (Patrizia Mammone) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Patrizia Mammone


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