Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19277 - pubb. 16/03/2018

Indeterminatezza dell’oggetto e prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito

Tribunale Milano, 09 Marzo 2018. Est. Ferrari.


Contratto di swap – Costi di intermediazione – Mancanza del consenso – Nullità del contratto – Irrilevanza della qualifica delle parti

Contratto di swap – Mancata indicazione della formula di calcolo – Indeterminatezza dell’oggetto del contratto – Nullità

Contratto di swap nullo – Decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito – Singoli pagamenti



L’accordo negoziale delle parti deve avere ad oggetto anche il margine di redditività in favore dell’intermediario, in quanto esso influisce sulla misura dell’alea. In difetto di consenso negoziale sul punto, l’intero contratto è nullo ex art. 1418 c.c, a prescindere dalla qualificazione del cliente. E’ perciò irrilevante verificare se un cliente professionale sia o meno nelle condizioni per poter desumere l’esistenza di tali costi impliciti dalla struttura del contratto. (Carlo Isnardi e Antonio Di Gaspare) (riproduzione riservata)

Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto. Perché sia determinabile è necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri. In difetto, esso risulterebbe indeterminabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c. (Carlo Isnardi e Antonio Di Gaspare) (riproduzione riservata)

In caso di nullità di un contratto derivato, le conseguenti azioni ripristinatorie rimangono assoggettate al termine ordinario prescrizionale decennale e, quindi, non potranno estendersi ai differenziali a debito pagati oltre i dieci anni. (Carlo Isnardi e Antonio Di Gaspare) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Carlo Isnardi e Antonio Di Gaspare


Il testo integrale


 


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