Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18404 - pubb. 07/11/2017

Attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca

Cassazione civile, sez. III, 31 Luglio 2017, n. 18928. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Contratti di borsa - Istituto di credito - Responsabilità indiretta per fatto del promotore finanziario non legato da rapporto contrattuale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie



Con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca, sussiste la responsabilità indiretta di quest'ultima qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l'incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell'attività della banca. (Nella fattispecie, il promotore finanziario operava nei locali delle agenzie della banca dove erano accesi i conti degli investitori e negoziava i titoli collocati presso l'istituto di credito, quale incaricato dei servizi ricezione e negoziazione degli ordini dei correntisti). (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale