Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17242 - pubb. 16/05/2017

Crisi da sovra indebitamento: inammissibile la proposta redatta dal consulente del debitore

Tribunale Busto Arsizio, 14 Ottobre 2016. Est. Leotta.


Crisi da sovraindebitamento – Attività del gestore della crisi – Mero controllo dell’operato del consulente del debitore – Esclusione – Proposta di accordo redatta dal consulente del debitore – Inammissibilità



L’attività del gestore non può limitarsi ad una “supervisione” o al mero controllo di un’attività svolta da altri. La Legge 3/2012, infatti, non fa cenno ad altro tipo di assistenza tecnica o di consulenza: demanda al gestore una serie di accertamenti e, soprattutto, l’acquisizione dei dati necessari a verificare la condizione personale dell’istante, ad inquadrare la sua situazione debitoria e ad individuare lo strumento più idoneo alla soluzione della crisi da sovraindebitamento.
Tale attività non può ridursi all’acquisizione dei dati forniti da altri ed alla ratifica di scelte operate prima e al di fuori del’intervento del gestore stesso, che è soggetto indipendente rispetto alla posizione del debitore, tant’è che il sovraindebitato non può scegliere il professionista che si occuperà della sua crisi debitoria.
Ciò non significa che il debitore non possa rivolgersi ad un professionista di sua fiducia, ma tale soggetto avrà soltanto il compito di facilitare e favorire il contatto ed i rapporti tra il debitore e il gestore, e non potrà confezionare un piano o un accordo e sottoporlo per la ratifica al gestore sostituendosi, di fatto, a quest’ultimo. [Nella fattispecie, il Giudice ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo predisposta e sottoscritta dal legale incaricato dal debitore, anziché presentata dal Professionista nominato.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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