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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14839 - pubb. 27/04/2016.

Contratti di intermediazione finanziaria e successivi inviti a diversificare gli investimenti ed a disinvestire


Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2015. Est. Maria Acierno.

Contratti di intermediazione finanziaria - Responsabilità dell'intermediario - Violazione degli obblighi informativi - Successivi inviti a diversificare gli investimenti ed a disinvestire - Attenuazione della responsabilità ex art. 1227 c.c. - Inidoneità

Contratti di intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Nozione - Riferimento all'art. 31, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Necessità - Mero richiamo all'entità del patrimonio ed alle attitudini imprenditoriali dell'investitore - Insufficienza


In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifichi obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento alle operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza. (massima ufficiale)

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico, espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, e non integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali. (massima ufficiale)

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