Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14719 - pubb. 13/04/2016

Legittimazione ad agire del contitolare delle obbligazioni, inadeguatezza dell'operazione e onere della prova del collegamento causale tra inadempimento e pregiudizio lamentato

Cassazione civile, sez. I, 15 Marzo 2016, n. 5089. Est. Nappi.


Intermediazione finanziaria - Risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi relativi alla negoziazione di obbligazioni - Contitolarità - Legittimazione ad agire di ciascuno dei contitolari - Sussistenza - Eccezioni

Intermediazione finanziaria - Responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge - Onere della prova dell'intermediario - Prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento dei doveri posti a suo carico - Fattispecie in tema di operazione inadeguata

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi - Collegamento causale tra inadempimento della banca e pregiudizio lamentato dal cliente - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie

Intermediazione finanziaria - Condanna del cliente alla restituzione dei titoli all'intermediario - Natura pecuniaria dell'obbligazione - Esclusione - Applicazione di interessi - Esclusione



Ciascuno dei contitolari delle obbligazioni controverse è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di informazione imposti alla banca dal d.lgs. n. 58/1998, perché l'azione di responsabilità extracontrattuale non postula necessariamente un'identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà o di godimento (Cass., sez. II, 5 novembre 1975, n. 3705, m. 377918, Cass., sez. III, 14 maggio 1979, n. 2780, m. 399083); e nel caso di comproprietà la legittimazione ad agire del singolo deve essere esclusa solo quando, a seguito dell'intervento in causa degli altri partecipanti, si accerti l'esistenza di un contrasto (Cass., sez. III, 23 gennaio 1976, n. 218, m. 378874). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore» (Cass., sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039, m. 624750). Sicché, a fronte di un'operazione non adeguata, la banca «può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute» (Cass., sez. I, 25 giugno 2008, n. 17340, m. 604058, Cass., sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22147, m. 615478). (Nel caso in esame i giudici del merito avevano ritenuto che la banca, cui incombeva l'onere della prova, non avesse dimostrato di avere fornito informazioni più che generiche e burocratiche, perché la dichiarazione sottoscritta dal cliente si limitava a dare atto dell'inadeguatezza dell'operazione, senza indicarne specificamente le ragioni; mentre il funzionario che aveva ricevuto l'ordine di acquisto, assunto come testimone, si era limitato a riferire di avere fornito le informazioni dovute, senza ulteriori specificazioni. Sicché questa interpretazione delle prove fornite dalla banca è certamente incensurabile nel giudizio di legittimità, perché, attenendo al giudizio di fatto, risulta plausibilmente giustificata; tanto più se si consideri che l'ordine di acquisto dei titoli, nel caso di specie Cirio, fu impartito contestualmente alla stipulazione del contratto quadro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La prova del collegamento causale tra inadempimento della banca ai propri doveri informativi e il pregiudizio lamentato dal cliente può essere di carattere presuntivo. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha ragionevolmente desunto detta prova dal sopravvenuto fallimento della società emittente nell'anno successivo all'acquisto dei titoli). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito relativo alla restituzione dei titoli dovuta dal cliente all'intermediario non ha natura pecuniaria e, conseguentemente, allo stesso non possono essere applicati interessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Carlo Carbone


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