Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1469 - pubb. 24/01/2009

Accesso gratuito ai dati personali in materia bancaria

Garante per la protezione dei dati perso, 06 Novembre 2008. Est. Chiaravalloti.


Protezione dei dati personali – Diritto di accesso in materia bancaria – Onerosità – Esclusione – Applicazione delle disposizioni previste dal d. lgs. n. 385/1993 – Esclusione.



Il solo esercizio del diritto di accesso, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice in materia di protezione dei dati personali, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere, in termini onerosi, copia di interi atti e documenti bancari. (Paolo Calabretta) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paolo Calabretta


Il testo integrale


 


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